Dop la replica del dirigente all’avvocatura arrivano le precisazioni dell’esponehte del Civico consesso, che nei giorni scorsi aveva messo in dubbio la capacità dell’ente di pagare i propri creditori
Non comprendo i motivi per i quali il Comandante Ferlisi, non direttamente investito della mia interrogazione, si sia preso la briga di rispondere immediatamente alla stessa ed anche con tono alquanto irritato. Premetto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale, al sacrosanto diritto del consigliere comunale di proporre interrogazioni risponde il Sindaco di Messina od anche l’Assessore al ramo. Alla mia interrogazione si è premurato di rispondere, dopo poche ore e pur non essendo stato nemmeno da me menzionato, il Comandante Ferlisi, al quale, con il dovuto garbo e rispetto istituzionale, rispondo come segue, visto che lo stesso ha manifestato il piacere di interloquire con me tramite le testate giornalistiche locali.
La nota di risposta alla mia interrogazione, purtroppo, non fa che confermare i timori già avanzati. Anche a voler prescindere dal fatto che la scrivente nel suo ruolo istituzionale ha il diritto di esprimere le sue perplessità e deve essere messa in grado di operare gli opportuni approfondimenti con le copie degli atti, senza dover essere per questo pesantemente tacciata di essere “mezzo di pressione” di terzi, desidero opporre al dott. Ferlisi le seguenti precise osservazioni.
1) in base all’art. 4 del Dlgs 231/02 come modificato in recepimento della Direttiva 2011/7, le
Pubbliche Amministrazioni, devono provvedere al pagamento di loro fornitori entro 30 giorni dalla ricezione della fattura o di altra equivalente richiesta di pagamento, a pena di interessi molto gravosi (8 punti superiori al tasso ufficiale di sconto trimestralmente definito a mezzo di Decreti Ministeriali). Il ritardato pagamento in violazione di tale obbligo dà luogo proprio a quella forma di responsabilità contabile fonte delle preoccupazioni esposte con l’interrogazione. Ha il dipartimento interessato rispettato i termini imposti dalla norma?
2) Le disposizioni della citata Direttiva comunitaria impongono alle Amministrazioni di
verificare le richieste di pagamento entro 30 giorni dalla loro ricezione; il non averle contestate entro tali termini impedisce, pertanto, all’Amministrazione ogni ulteriore contestazione, con la conseguenza che, ove mai le richieste di pagamento non fossero del tutto giustificate, l’Amministrazione sarebbe esposta al rischio di pagare ugualmente; e ciò produrrebbe, dunque, danno erariale anche per il fatto che i funzionari non hanno contestato l’irregolarità delle richieste nei termini di legge, ovviamente qualora ciò non sia stato fatto…
Consigliere Antonella Russo
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