Metanizzazione nella Jonica, sfruttamento del sottosuolo: Finconsorzio deve pagare Anas

Metanizzazione nella Jonica, sfruttamento del sottosuolo: Finconsorzio deve pagare Anas

Redazione

Metanizzazione nella Jonica, sfruttamento del sottosuolo: Finconsorzio deve pagare Anas

martedì 01 Febbraio 2022 - 10:59

Sentenza del Tribunale di Roma. La somma ammonta a 78mila euro oltre interessi legali per lo sfruttamento del sottosuolo stradale sulla quale è stata realizzata la rete metanifera del Bacino Jonico-Peloritano

FIUMEDINISI – Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 20233 del 2021, ha condannato Fin Consorzio (concessionario per la realizzazione e la gestione della rete metanifera denominata Bacino Jonico Peloritano) al pagamento in favore di Anas Spa della somma complessiva di 78mila 230 euro e 66 centesimi oltre interessi legali per lo sfruttamento del sottosuolo stradale sulla quale è stata realizzata la rete metanifera del Bacino Jonico-Peloritano. La vicenda prende le mosse dal decreto ingiuntivo n. 3990 del 2019 con il quale il Tribunale di Roma ha ordinato a Fin Consorzio il pagamento di 37mila e 673 euro per canoni 2015 e 2016 dovuti in virtù della licenza di autorizzazione del 17 dicembre 2014 all’attraversamento della sede stradale di condotta di metano sulla Statale 114.

I lavori di posa della condotta sono stati eseguiti nell’ambito del “Contratto di servizio relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del Bacino Sicilia Ionico Peloritano” stipulato tra il Bacino Ionico Peloritano, capofila Comune di Fiumedinisi (concedente) e il Fin Consorzio (concessionario).

Fin Consorzio, difeso dall’avvocato Gandolfo Maurizio Ballistreri e dall’avv. Antonella Maiorana ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e eccependo la nullità del provvedimento autorizzativo nella parte relativa alla imposizione del canone, lamentando, in particolare, che Anas aveva illegittimamente imposto un canone concessorio non ricognitorio senza la specifica indicazione dell’entità del canone e dei criteri di determinazione e riservandosi la variazione unilaterale, in violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dei canoni della buon fede. Fin Consorzio ha chiamato in causa anche il Bacino Ionico Peloritano, capofila Comune di Fiumedinisi, per sentire dichiarare questo eventualmente tenuto al pagamento delle somme dovute, secondo quanto pattuito nel contratto di servizio sopra citato.

L’Anas, difesa dall’Avv. Marco Cardia, ha chiesto il rigetto dell’opposizione e ha specificato che i canoni pretesi trovavano titolo nell’Autorizzazione del 17 dicembre 2014, riguardante la realizzazione di una condotta sotterranea per trasporto e distribuzione gas metano lungo la Statale 114, in tratti saltuari, e accompagnata da un disciplinare autorizzativo, debitamente sottoscritto per accettazione dalla società Fin Consorzio, in cui era specificato che la concessione era sottoposta al pagamento di un canone annuo per tutta la durata della concessione, fissata in anni ventinove. In via riconvenzionale Anas ha chiesto la condanna di Fin Consorzio al pagamento delle fatture scadute n. 23009297 del 16.12.2017 e n. 23008024 del 31.10.2018 relative rispettivamente ai canone 2017 e 2018, non ricomprese nel decreto ingiuntivo n. 3390/2019 del Tribunale di Roma, per complessivi 40mila e 557 euro. Su richiesta del giudice Fin Consorzio ha quindi integrato l’atto di citazione per chiamata di terzo, specificando che il Comune di Fiumedinisi, in quanto capofila del consorzio, era tenuto al pagamento dei canoni richiesti da Anas e quindi legittimato passivo.

Il Comune di Fiumedinisi, difeso dall’avv. Carmelo Moschella, ha chiesto di dichiarare l’inesistenza della notificazione nei propri confronti, in quanto la domanda era rivolta al Bacino Ionico Peloritano, privo peraltro di soggettività giuridica, e comunque la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di comune non interessato da alcun attraversamento Anas.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il dovuto da parte del concessionario delle somme accogliendo anche la domanda riconvenzionale formulata da Anas S.p.A., e, pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo (che prevedeva la condanna al pagamento di 37mila e 673 euro) ed ha condannato Fin Consorzio al pagamento in favore di Anas s.p.a. della somma complessiva di 78mila 230euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il Tribunale ha anche rigettato le domande formulate da Fin Consorzio nei confronti del Comune di Fiumedinisi in quanto alcun accordo è intervenuto con il Fin Consorzio in ordine al pagamento degli oneri concessori imposti dall’Anas. Secondo il Tribunale, che ha accolto le difese formulate dal Comune di Fiumedinisi, l’art. 7.7. del Contratto di Servizio citato dall’opponente difatti prevede che “Il suolo e il sottosuolo comunale, occorrenti per la costruzione ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni e per l’espletamento del servizio, ai fini dell’applicazione della Tosap o Cosap, sono concessi gratuitamente dal Concedente al Concessionario per tutto il periodo di durata della Concessione”. Con questa clausola, ha concluso il Tribunale, i comuni del Bacino Ionico Peloritano hanno esonerato Fin Consorzio dal pagamento di diversi oneri dovuti per l’occupazione del suolo comunale, ma non hanno assunto obblighi derivanti da rapporti concessori con diverso soggetto.

Infine il Tribunale ha condannato Fin Consorzio al pagamento in favore delle controparti al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di Anas in 2mila e 135 euro per compensi e 286 euro per spese in relazione alla fase relativa al Decreto Ingiuntivo; e in 10mila euro per compensi e 259 euro per spese in relazione alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre accessori di legge, ed in favore del Comune di Fiumedinisi in 10mila euro per compensi, oltre rimborso accessori di legge.

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