Il convegno, organizzato dall’Associazione messinese di mediazione “ADR Mediazione Facile”, si terrà nell'Aula Magna della Corte di Appello di Messina alle ore 10
Giovedì 31 ottobre 2013 alle ore 10, nei locali dell’Aula Magna della Corte di Appello di Messina, si terrà il convegno intitolato “Mediazione 2.0 – Sinfonia di un accordo”, organizzato dall’Associazione messinese di mediazione “ADR Mediazione Facile”, in partecipazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. L’evento, moderato dall’Avv. Letterio Catalfamo – Presidente di ADR MF – affronterà alcune tra le più importanti tematiche afferenti la mediazione.
Dopo i saluti dell’Avv. Francesco Celona – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina – e del Dott. Manlio Magistri – Commissario Straordinario ASP Messina, seguiranno gli interventi dell’Avv. Alessandra Maio – Socio fondatore e trainer ADR Mediazione Facile – che illustrerà i recenti cambiamenti apportati al procedimento con il recente “Decreto fare”;
L’Avv. Maria Giulia Albiero – Presidente Sezione di Messina Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – descriverà gli effetti di un accordo tra coniugi in attesa della loro separazione; il Prof. Avv. Roberto Amagliani – Professore Ordinario di Istituzione di Diritto Privato presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro – esplorerà invece il campo degli accordi in condominio, seguito dall’Avv. Giancarlo Niutta – Dirigente ASP Messina, Componente Comitato di Bacino Gestione Sinistri Sicilia Orientale – che relazionerà sulla delicata materia degli accordi con la Sanità. Concluderà il Dott. Giovanni Liotta – Notaio, Coordinatore Formazione Notai – European Notarial Network, Bruxelles – sulla possibilità di trascrivere gli accordi raggiunti in sede di mediazione, con particolare riferimento ai diritti reali, ed all’efficacia che ne consegue anche nei confronti dei terzi.
La mediazione è diventata obbligatoria in Italia a partire dal 21/9/2013 per effetto della legge n. 98 del 2013, che ha convertito il Decreto fare n. 69/2013, e di fatto comporta che in alcune materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), prima di rivolgersi al Tribunale, il cittadino che si ritiene leso nei propri diritti debba rivolgersi ad uno degli organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. Dopo un incontro preliminare, le parti possono decidere se proseguire con la mediazione e tentare di raggiungere un accordo, pagando le indennità commisurate al valore della materia, oppure terminare il procedimento e ricorrere in giudizio. Il verbale di accordo è titolo esecutivo ed è esente dall’imposta di registro sino al valore di € 50.000,00; tutti gli atti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa o diritto; è previsto in favore delle parti un credito di imposta sino ad € 500,00, dimezzato in caso di esito infruttuoso della mediazione.