I laboratori avrebbero poi, secondo quanto previsto dal testo del decreto, dovuto accorparsi dando vita a veri e propri macroconsorzi sanitari.
“Doppiamente illegittimo”: così, senza possibilità di appello, una sentenza del Tar definisce il testo del decreto regionale, promulgato dall’assessorato alla sanità, con il quale si sancisce la definitiva chiusura dei piccoli laboratori di analisi.
La sentenza del tribunale amministrativo accoglie dunque positivamente il ricorso posto in essere da decine di titolari dei piccoli laboratori di analisi, da giorni mobilitatisi contro la natura del provvedimento.
Misura che, una volta entrata a regime, avrebbe determinato la chiusura di tutte quelle piccole realtà private convenzionate che, alla data del 31 dicembre prossimo, non si fossero trovate a dimostrare di aver raggiunto la soglia minima delle100.000 prestazioni sanitarie richieste.
Traguardo, in assenza del quale, sarebbe venuta meno la possibilità per queste di poter essere contrattualizzate e dunque di poter continuare ad erogare prestazioni sanitarie ed ambulatoriali per conto del servizio sanitario regionale.
I laboratori avrebbero poi, secondo quanto previsto dal testo del decreto, dovuto accorparsi dando vita a dei veri e propri macroconsorzi sanitari.
Pronuncia del Tar che è stata accolta con favore dal mondo politico: il vice presidente del gruppo del Partito Democratico in seno all’ARS Franco Rinaldi così commenta: “Il Tar, opportunamente, ha riconosciuto il mancato rispetto dei tempi tecnici richiesti per l’adeguamento al decreto; inoltre essendo questo governo dimissionario deve attenersi all’ordinario – rammenta – così come sottolineato nella stessa sentenza”.
Voci favorevoli si levano anche dal Pdl: “La sentenza del Tar ha finalmente posto in essere le evidenti riserve in merito alla legittimità del decreto dell’assessore Russo – spiega l’onorevole Nino Germanà – sia relativamente ai tempi ristretti per la costituzione dei macroconsorzi sia relativamente al vincolo delle 100.000 prestazioni ».
«Anche in questo caso si è verificata l’assoluta noncuranza delle regole e delle disposizioni che regolano attività e limiti per tutti i Governi dimissionari, che possono semplicemente espletare e porre in essere atti di ordinaria amministrazione ».
« La sentenza del Tar – conclude – si configura come una bocciatura del diffuso sistema di pressioni ed influenze che hanno caratterizzato l’era Lombardo ».
Emma De Maria
COMMENTO SCRITTO A DUE MANI. Se è vero che bis dat qui cito dat,letteralmente,chi dà presto dà due volte,a maggior ragione questo vale per il processo AMMINISTRATIVO,dove il fattore tempo costituisce un fondamentale indice dell’efficacia della tutela prestata dall’ordinamento a chi agisce in giudizio.
Si deve,dunque,riconoscere che l’accelerazione del tempo del processo di merito,impressa dalla SOPSENSIVA,offre al cittadino una tutela ancor più rapida.La SOSPENSIVA del Presidente del TAR di Palermo,limitatamente all’art.7 del Decreto RUSSO e al conseguente punto 8 del contratto tipo previsto,è un’applicazione del sistema cautelare del processo amministrativo,infatti il Presidente fissa per la trattazione collegiale di merito la camera di Consiglio del 24 ottobre 2012, NOTIZIA CHE NON VIENE DATA.
Il presupposto della SOPSENSIVA è costituito dall’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile a carico del ricorrente,in questo caso i LABORATORISTI,che hanno chiesto l’emanazione di questa misura cautelare per IMPEDIRE LE CONVOCAZIONI DELLE ASP e LA FIRMA SU UN CONTRATTO CAPESTRO. Oltre all’esistenza del fumus boni iuris che attiene ai profili,che,ad un sommario esame,inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso,il legislatore da al Presidente del TAR la possibilità di rafforzare il raccordo con il merito, ponendo l’obbligo di indicazione dell’udienza RAVVICINATISSIMA,raccordo assai importante per superare i gravi problemi sorti sia a danno del ricorrente che dell’amministrazione in seguito a pronunce di merito di segno opposto intervenute dopo anni da una sospensiva accolta.
Problemi che, tra l’altro avevano indotto il legislatore ad intervenire con apposita norma per rendere definitiva l’ammissione con riserva ad esami,in caso di superamento delle prove scritte e orali,come per gli studenti di Medicina e Odontoiatria.Insomma il TAR potrà il 24 ottobre chiudere una vicenda strampalata della sanità siciliana, EVITANDO COSI’ L’ABBRACCIO MORTALE DELLA POLITICA AI LABORATORISTI, che domenica 28 ottobre potranno votare liberamente secondo la loro opinione politica.