Il sindaco non aveva nè i poteri nè la competenza. L'ordinanza non ha i presupposti nè le motivazioni.
Questa mattina si terrà il vertice in prefettura per affrontare il caso hotspot di Bisconte. Nel frattempo approfondiamo il provvedimento con il quale la prefetta Maria Carmela Librizzi ha annullato l’ordinanza di De Luca e le motivazioni.
L’ordinanza del 18 luglio
L’ordinanza contingibile e urgente, come si ricorderà, è datata 18 luglio, e dispone la chiusura dell’ Hotspot ex Caserma Gasparro di Bisconte, ordinando “all’Autorità amministrativa competente di dare esecuzione alla presente ordinanza” e “ai Dipartimenti Comunali di procedere alle necessarie verifiche in merito al carattere abusivo delle tenso strutture e dei moduli prefabbricati per l’accoglienza dei migranti e la mancanza di conformità urbanistica per l’opera temporanea di cui trattasi“. La prima nota è pervenuta alla Prefettura la sera del 17 luglio, subito dopo le dichiarazioni di De Luca a Bisconte, ed era senza firma e senza numero di protocollo, pertanto, poiché la normativa non contempla la validità di provvedimenti presi in diretta facebook, è stato richiesto un atto conforme alla legge. L’ordinanza firmata dal sindaco è quindi stata trasmessa sabato 18 luglio alle 14.31.
Pericoli per la popolazione
Le motivazioni poste a fondamento dell’ ordinanza fanno riferimento al pericolo per la popolazione a causa della presenza dei migranti presso l’hotspot, sia da un punto di vista sanitario, anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica da Coronavirus, che per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il centro di Bisconte è stato attivato dal Prefetto pro tempore di Messina il 30 settembre 2017 ed è destinato all’accoglienza di migranti sbarcati presso il porto di Messina o sbarcati in altri porti e trasferiti su disposizione del Ministero dell’Interno.
Cosa prevede la legge
In base alla normativa l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50 TUEL deve riferirsi a situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale sorretta da specifica e approfondita istruttoria e la cui efficacia sia limitata nel tempo. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, è il pericolo per l’incolumità pubblica, imprevisto e dotato del carattere di eccezionalità , tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
La prefetta: nessuna emergenza
Secondo la prefetta Librizzi nel caso dell’hotspot non sussistono al momento i presupposti per ricorrere a provvedimenti extra ordinem di competenza del Sindaco. I motivi indicati da De Luca infatti sono “mere presunzioni e indimostrate asserzioni, atteso che nessuna situazione di emergenza sanitaria è accertata e documentata all’interno dell’Hotspot ed il riferimento al pericolo di contagio genericamente richiamato per la collettività è connaturato all’attuale situazione nazionale di emergenza Covid-19. Nello specifico non trova fondamento nella situazione del Comune di Messina che, come riferito nella stessa ordinanza, registra un numero di contagiati pari a zero e, nella circostanza che. dalle certificazioni mediche in possesso della Prefettura, risulta che i migranti ospitati nell’hotspot sono stati tutti sottoposti a test sierologico con esito negativo”
Non ci sono i presupposti
Secondo la prefetta inoltra è abnorme il ricorso ad una ordinanza contingibile e urgente per l’espletamento di accertamenti da parte dei Dipartimenti Comunali in materia di violazioni urbanistico-edilizia, che potrebbero essere espletati con strumenti ordinari. In base al Tuel inoltre l‘ordinanza non contiene i presupposti previsti, in quanto volta ad incidere in materia di accoglienza di cittadini extra comunitari richiedenti protezione internazionale, materia riservata all’esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture.
La gerarchia e le competenze
Nell’esercitare il potere attribuito dall’art. 54. il Sindaco in quanto Ufficiale di Governo è organo dello Stato e come tale è gerarchicamente sottoposto al Prefetto per cui non può adottare provvedimenti che contrastano con atti di quest’ultimo. Anche il richiamo ad esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse ai pericoli derivanti dalla fuga dei migranti esula dalle competenze del Sindaco in quanto esorbita dalla fattispecie di sicurezza urbana.
Interruzione di pubblico servizio
Il presupposto per l’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica imprevisto ed eccezionale ma non si rileva in questo caso, dal momento che l’hotspot è operativo dal 2017. Infine l’ ordinanza manca dell’obbligatoria previsione del limite temporale relativo alla sua applicazione. La chiusura del Centro di primo soccorso e identificazione comporterebbe anche un’interruzione di un servizio di pubblico interesse, riguardante l’accoglienza di cittadini extra comunitari, che la Prefettura espleta tramite i gestori del centro.
L’annullamento dell’ordinanza
Da queste premesse scaturisce l’annullamento dell’ordinanza da parte del prefetto. Dal momento infatti che il provvedimento adottato riguarda la funzione di Ufficiale di Governo del Sindaco De Luca ne consegue il rapporto di dipendenza dal Prefetto, al quale appartiene il potere di annullamento d’ufficio degli atti adottati che risultano essere illegittimi o che minano l’unità di indirizzo ed il coordinamento prefettizio. In questo caso il riferimento è alla materia dell’immigrazione, di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno.
In sintesi il sindaco quanto ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente per la chiusura dell’hotspot non aveva né i poteri, né i presupposti per farlo né infine le motivazioni. Anzi, se avesse chiuso il Centro identificazione avrebbe causato interruzione di pubblico servizio. Per tutti questi motivi l’ordinanza n. 220 del 18 luglio 2020, adottata dal Sindaco di Messina è annullata e in conseguenza è privata di ogni effetto. De Luca può ricorrere al Tar o al Presidente della Repubblica.
” La prima nota è pervenuta alla Prefettura la sera del 17 luglio, subito dopo le dichiarazioni di De Luca a Bisconte, ed era senza firma e senza numero di protocollo, pertanto, poiché la normativa non contempla la validità di provvedimenti presi in diretta facebook, è stato richiesto un atto conforme alla legge. ” in queste poche righe sono condensati i motivi per i quelli molti ritengono che il sindaco faccia solo propaganda e nulla più. È semplicemente scandaloso.
Le Note il solista li canta e li suona , spettacolo Messina sei orchestrato da una orchestra stonata con un tenore che sa solo BLATERARE !!!!
No Comment………
Se le considerazioni normativo-legali riportate nell’articolo firmato dal Direttore fossero corrette, ci troveremmo davanti ad un clamoroso episodio di superficialità e incompetenza amministrativa da parte dell’Amministrazione Comunale.
E, tra l’altro, su temi di primaria delicatezza (immigrazione+pandemia).
Un’altra ordinanza scritta con i piedi, priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico. un altro show fondato sul nulla per prendere una manciata di voti nei seggi elettorali di Bisconte alle prossime elezioni. questo è il nostro “sinnaco”….
come al solito la Librizzi per conto Lamorgese spernacchia ER MUTANDA CAPO BUDDACE……
Arcistufo. Invece di criticare il sindaco solo per motivazioni politiche dato che sei m5s perché non critichi la prefetta che per l’ennesima volta non ha svolto gli interessi della città che rappresenta?
Mi scusi per caso è entrato con me in cabina elettorale alle ultime elezioni?
Lei da cosa deduce che il prefetto non stia facendo gli interessi della città, dal fatto che non permetta al sindaco di intervenire su temi che non sono di sua competenza?
È il sindaco eletto dai cittadini che deve “fare gli interessi di Messina”.
De Luca emettendo ordinanze, cosciente della loro impugnabilità, fa gli interessi di Messina?
Che obiezioni muoverebbe lei al prefetto, mi dica?
Esiste una divisione di competenze che De Luca sembra ignorare di proposito.
Lei si chiede mai il perchè di questo suo comportamento?
Cordialmente
Se il sindaco piglia posizione, (anche con i suoi toni e modi discutibili) fa campagna elettorale, chi invece è preposto e se ne frega, nessuno lo critica. Quanti ipocriti in questa città.
Il provvedimento preso dal Sig. Prefetto mette una pietra tombale sulla vicenda.
Peccato, un poco me ne dispiaccio, l’argomento occupava un poco la mia mente di vecchio e stanco pensionato.
I commentatori politicamente opposti a De Luca,dimostrano quanto amano Messina.Era importante sollevare il problema….ci e’ riuscito.
Messina,per colpa della politica passata…ferma a 40 anni fa’.
Poiche’ i prefetti possono dire quello che vogliono anche su questioni sanitarie che non toccano,allora che senso ha eleggere i sindaci quando non contano nulla? Lasciamo fare al ministero dell’interno che fra poco chiudera’ i cittadini in casa,chiudera’ fabbriche e esercizi commerciali in previsione di una recrudescenza del virus e lascera’ i migranti liberi di scappare anche se positivi dalla quarantena e girare impunemente in Italia.Ma questa e’ giustizia oppure razzismo verso gli italiani?