Il diritto all'affettività dei detenuti in una sentenza della Corte costituzionale

Il diritto all’affettività dei detenuti in una sentenza della Corte costituzionale

Autore Esterno

Il diritto all’affettività dei detenuti in una sentenza della Corte costituzionale

mercoledì 26 Marzo 2025 - 06:30

Lo studente Francesco De Rosa ci ha inviato un suo testo su una questione spesso ignorata quando si parla di carcere

Riceviamo da Francesco De Rosa (nella foto in basso), studente di Giurisprudenza, una riflessione sul tema del diritti all’affettività dei detenuti. Un’analisi della recente sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale, che ha portato alla luce una questione spesso ignorata: il diritto dei detenuti a mantenere relazioni affettive, “colloqui intimi” con i loro partner. E ne pubblichiamo una parte.

Così ha spiegato il suo testo: “Il mio obiettivo non è solo accademico, ma profondamente civile e umano: desidero che il diritto non resti confinato nelle aule universitarie o nei tribunali, ma diventi uno strumento di consapevolezza per tutti. Per questo, il mio elaborato non è rivolto solo a studenti o professionisti del settore giuridico, ma a ogni cittadino che crede nel valore della dignità umana e nella funzione rieducativa della pena, come sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Come scriveva Cesare Beccaria in Dei delitti e delle pene: “Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica”.

Troppo spesso, il carcere diventa un luogo di sofferenza aggiuntiva, priva di scopo e lontana dal dettato costituzionale. Con il mio lavoro, voglio offrire uno spunto di riflessione sulla necessità di una giustizia più equa, che sappia bilanciare sicurezza e umanità.

La Corte costituzionale ha acceso un faro su un aspetto della vita carceraria ignorato

Il carcere è spesso percepito come un luogo distante, quasi astratto, relegato ai margini della società. Tuttavia, dietro quelle sbarre non ci sono solo numeri o fascicoli giudiziari, ma persone. Uomini e donne con storie, legami, speranze e, soprattutto, diritti. Tra questi, il diritto alle relazioni affettive. La recente sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale ha acceso un faro su un aspetto che per troppo
tempo è stato ignorato: il diritto dei detenuti a conservare una dimensione affettiva e sessuale. Per anni, il sistema penitenziario italiano ha negato questa possibilità, imponendo un controllo visivo costante durante i colloqui e privando di fatto i detenuti di ogni forma di intimità con il proprio partner. Questa decisione non è solo un atto giuridico, ma una svolta culturale e sociale, che ridefinisce il senso
stesso della detenzione e della dignità umana.
Nel suo libro Le pene e il carcere, il professore Stefano Anastasia – giurista italiano, esperto in diritto penale e giustizia penitenziaria, noto per il suo impegno nella promozione dei diritti dei detenuti e per la riforma del sistema penale e penitenziario in Italia- analizza la realtà della detenzione e il suo impatto sull a dignità umana. Evidenzia come il carcere, anziché limitarsi all’esecuzione di una pena, finisca spesso
per amplificare l’emarginazione e annullare l’identità del detenuto. Secondo Anastasia, privare un individuo della libertà non dovrebbe significare privarlo della sua umanità.

Il carcere dovrebbe puntare a reiducare e reintegrare i detenuti

Il carcere dovrebbe essere uno strumento di reintegrazione, non un meccanismo di alienazione. Eppure, il sistema penitenziario italiano ha spesso adottato un’impostazione punitiva, più orientata ad escludere che a rieducare. In questo contesto, la riflessione sul diritto all’affettività assume un significato profondo: negare ai detenuti ogni forma di relazione intima equivale ad aggiungere una sofferenza ulteriore, una punizione aggiuntiva, che incide sulla loro identità e sul loro percorso di reintegrazione, né prevista né giustificata dalla legge.
L’importanza di questa tematica trova solide radici nella nostra Costituzione. L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, e tra questi rientra certamente la sfera affettiva. L’articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza, impedendo discriminazioni ingiustificate. L’articolo 13 protegge la libertà personale, mentre
l’articolo 27 stabilisce un principio chiave: la pena deve tendere alla rieducazione
Se il carcere non offre una prospettiva di reinserimento, ma si limita a infliggere sofferenza, allora non sta adempiendo alla sua funzione costituzionale.
Cesare Beccaria – giurista, filosofo e politico italiano del XVIII secolo, noto per il suo fondamentale contributo alla riforma del diritto penale- nel suo Dei delitti e delle pene, ci insegna che una pena deve essere proporzionata e avere una funzione preventiva e rieducativa, non afflittiva o vendicativa. Punizioni eccessivamente afflittive, come la privazione della dimensione affettiva, non rendono migliore il
detenuto, ma lo spingono verso un’ulteriore alienazione sociale.

Lo stesso Beccaria ci invita a riflettere su un principio che dovrebbe essere lapalissiano: una punizione eccessivamente afflittiva non solo è inutile, ma rischia di trasformarsi in un abuso dello Stato nei confronti dell’individuo. Se il carcere diventa un luogo di mera sofferenza, senza una prospettiva di reinserimento, allora non sta più adempiendo al suo scopo.

Lo stesso concetto è stato ripreso da Michel Foucault – filosofo e storico francese, noto per il suo approccio innovativo alla comprensione del potere, della società e delle istituzioni- che in Sorvegliare e punire descrive il carcere non solo come un luogo di detenzione, ma come uno strumento di controllo sociale, in cui il potere disciplina i corpi e le menti. Egli mostra come la privazione della libertà non
sia l’unica forma di punizione inflitta ai detenuti: attraverso la sorveglianza costante e la regolamentazione delle loro vite, lo Stato impone un dominio totale, privandoli progressivamente della loro identità.

Negando l’affettività, si annienta l’individualità del recluso

In questa prospettiva, il divieto di coltivare relazioni affettive si carica di un senso più profondo: non si tratta solo di una restrizione materiale, ma di un ulteriore meccanismo di annientamento
dell’individualità del recluso. Se applichiamo questo principio alla questione dell’affettività in carcere, emerge chiaramente come la negazione delle relazioni intime non abbia alcuna utilità pratica per il reinserimento sociale del detenuto, e sia invece una forma aggiuntiva di sofferenza non giustificata dal diritto. Perciò, la negazione delle relazioni affettive rientra in questa logica di dominio: non
si tratta solo di una restrizione pratica, ma di un ulteriore strumento per sopprimere l’identità del detenuto.

Diversi Paesi sono più avanti rispetto all’Italia


In un’ottica comparata, l’Italia è rimasta indietro rispetto ad altri Paesi, dove esistono da tempo strutture che permettono ai detenuti di vivere momenti di intimità con il proprio partner. In Francia, ad esempio, esistono strutture che consentono incontri privati tra detenuti e i loro partner, regolamentati per garantire sicurezza e rispetto della dignità umana. In Spagna, i detenuti possono usufruire di visite coniugali prolungate, proprio per mantenere i legami affettivi. In Germania, si riconosce che l’affettività è un elemento fondamentale per la rieducazione del detenuto: i colloqui avvengono in ambienti più riservati, senza la costante sorveglianza visiva.

Nei Paesi scandinavi, l’approccio è ancora più avanzato: il carcere non è concepito come una punizione, ma come un percorso di reinserimento, in cui la vita affettiva non viene soppressa, ma regolata in modo
equilibrato. Al di fuori dell’Europa, anche in Canada e in alcuni Stati degli Stati Uniti, esistono programmi di family visits, che permettono ai detenuti di trascorrere del tempo con i propri familiari in ambienti più umani. L’Italia, invece, fino alla sentenza n. 10/2024, è rimasta ancorata a un modello punitivo che ha trascurato la componente affettiva della detenzione.


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3 commenti

  1. Quindi secondo la Corte costituzionale che sappiamo benissimo di quale tipo di giudici è costituita, così come quella di Cassazione, i delinquenti hanno tutti i diritti di questo mondo, mentre il diritto della famiglia delle vittime che non possono più ricevere l’ affetto della persona morta o comunque traumatizzata per colpa di criminali senza scrupoli , non esiste vero? Come il diritto delle vittime varie ad avere giustizia con pene severe e con un carcere che non sia rose e fiori per chi ci entra come invece tutta sta gente , ideologicizzata a sinistra , vuole! Sono persone senza scrupoli, persone che evidentemente non hanno mai subito un torto da nessun delinquenti. Glielo farei provare! Mi dispiace, ma in carcere si dovrebbe entrare per punizione prima di tutto perché devono pagare per ciò che hanno fatto e poi per riparare e rieducare, ma solo per persone che davvero lo vogliono perché non è quasi mai così!

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  2. Condivido pienamente ciò che dice Sera, quando si commette un illecito si dev’essere consapevoli a cosa si va incontro. Dopo di che se decidi comunque di delinquere decidi a tua volta di perdere ogni diritto se vieni beccato. Condannerei le associazioni che proteggono ‘sti delinquenti a risarcire di tasca loro le vittime e poi vediamo se sono ancora propensi a proteggerli.

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  3. Concordo sul diritto alla dignita’ e all’affettivita’, ma il resto mi pare solo visione buonista/ideologica.
    Tra l’altro, gli articoli 2-3-13 e molti altri sono stati calpestati ampiamente durante il regime pandemenziale, e nessuno ha fiatato !

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