Gettoni di presenza ed effettiva partecipazione: novità per il Consiglio comunale

Gettoni di presenza ed effettiva partecipazione: novità per il Consiglio comunale

Francesca Stornante

Gettoni di presenza ed effettiva partecipazione: novità per il Consiglio comunale

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sabato 11 Febbraio 2017 - 12:38

La proposta è approdata in commissione, ma ovviamente è tutto rinviato al post sfiducia. Si tratta di un regolamento che fissa finalmente i criteri di effettiva partecipazione ai lavori di commissione e che detta regole più stringenti per i lavori d'aula. Novità anche su accesso agli atti per i consiglieri comunali.

Un nuovo regolamento per il consiglio comunale. Dopo due anni di dibattiti e scontri a volte anche molto duri, proposte rimaste ferme per mesi e poi naufragate, clima avvelenato da un’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto praticamente quasi tutto il consiglio, ecco che arriva il nuovo regolamento che dovrebbe finalmente chiarire alcuni nodi cruciali che in questi anni hanno fatto discutere e hanno fatto scoppiare il caso Gettonopoli a Palazzo Zanca. La proposta è approdata nella commissione regolamenti, i consiglieri dovranno esaminare il nuovo regolamento che è stato istruito dagli uffici della vicesegreteria generale e che porta la firma della presidente Emilia Barrile, ovviamente a questo punto tutto è rinviato al post sfiducia, ma questo compendio di norme che ricalca in moltissime parti il regolamento attualmente in vigore, prova a fare chiarezza soprattutto su quel concetto di effettiva partecipazione che è stato al centro di una querelle infuocatissima e che fino ad ora non aveva criteri precisi che ne stabilissero la concretezza. Tanto che, nell’inchiesta Gettonopoli, il tetto dei 3 minuti di presenza in aula per certificare l’effettiva partecipazione era stato inserito dagli inquirenti proprio come criterio per definire in qualche modo la partecipazione ai lavori d’aula.

Su questo fronte le novità compaiono agli articoli 52 e 57, quelli che cioè regolano i lavori delle conferenze dei capigruppo e delle commissioni. Non sparisce la doppia convocazione, quindi resta invariato quel passaggio su cui invece si era battuta con la sua proposta la consigliera Lucy Fenech. Dunque vediamo cosa cambia.

«La conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti alla prima convocazione la metà più uno dei capigruppo assegnati e in II convocazione 1/3 degli stessi. Tempo massimo concedibile all’apertura in prima convocazione quindici minuti, dopo di che, se non si presenta nessun consigliere, la seduta è deserta. Tempo massimo concedibile in seconda convocazione trenta minuti, dopo di che se non si presenta nessun consigliere il funzionario verbalizzante prende atto della seduta andata deserta. I consiglieri che partecipano alla conferenza, titolari di deleghe da parte dei capigruppo devono far pervenire la delega del capogruppo al segretario contestualmente alla seduta, il certificato di effettiva presenza, se richiesto dal consigliere a fine seduta, sarà predisposto dal segretario dopo aver controllato il tabulato di registrazione della seduta».

Anche in commissione la riunione è valida quando sono presenti alla prima convocazione la metà più uno dei capigruppo assegnati e in II convocazione 1/3 degli stessi. La presenza è accertata entro mezz’ora dalla convocazione e non si può dichiarare deserta o chiusa la commissione se non siano trascorsi trenta minuti dall’orario fissato per l’inizio. Se un consigliere è presente in prima convocazione con seduta andata deserta e presente anche in seconda convocazione, la sua presenza sarà certificata dall’orario di prima convocazione sino alla dichiarazione di seduta deserta da parte del Presidente e per tutta la durata della seduta in seconda convocazione. Nel caso in cui la seduta verrà dichiarata deserta ai consiglieri non verrà riconosciuto il diritto al gettone di presenza, ma avranno comunque diritto alla giustificazione per l’assenza dal lavoro. I componenti delle commissioni hanno diritto di assentarsi dal proprio lavoro per partecipare alle sedute il tempo strettamente necessario alla partecipazione, compreso il tempo per raggiungere e rientrare al posto di lavoro nella misura di un’ora prima e un’ora dopo lo svolgimento della seduta».

In entrambi i casi l’effettiva partecipazione dei consiglieri sarà considerata tale se la permanenza in aula sarà pari ad almeno l’80% della durata della seduta medesima. In commissione, inoltre, gettone viene corrisposto per l’effettiva partecipazione al lavoro d’aula rilevati dall’esame, il dibattito, il voto degli atti all’ordine del giorno. Tutti i consiglieri sono tenuti a comunicare l’abbandono temporaneo o definitivo dell’aula.

Nei verbali delle adunanze redatti dai segretari di commissione devono essere riportati anche le firme dei partecipanti sia in prima che in seconda convocazione, con i relativi orari, in funzione della verifica del numero legale. I segretari di commissione sono tenuti al rilascio delle certificazioni di partecipazione alle sedute ai consiglieri che ne facciano richiesta, indicando l’effettiva partecipazione con la specifica degli orari in cui il consigliere è stato presente nonché gli eventuali abbandoni dell’aula.

Novità anche sulla programmazione dei lavori: le sedute di commissione si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti. Il gettone non può essere corrisposto se la presenza del consigliere in aula è inferiore all’80% della durata dell’intera seduta.

Nuove regole anche sui lavori del consiglio comunale: se la seduta è ordinaria la convocazione si effettua in orario antimeridiano nei giorni privi di rientro e in orario pomeridiano nei giorni di rientro, sempre, comunque, nell’ambito dell’orario di servizio dei dipendenti, evitando quelli serali.

Oltre ai gettoni e all’effettiva partecipazione, un altro articolo che non passa inosservato è il 45, quello che regola il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi per i consiglieri comunali. Le novità inserite pongono dei paletti ben precisi e stringono un po’ le maglie rispetto al lavoro ispettivo che i consiglieri possono portare avanti. Si precisa infatti che quando gli esponenti del civico consesso avanzo una richiesta di accesso agli atti, «i documenti devono essere concretamente individuati, quindi qualora la richiesta di rilascio sia generica e il numero degli atti sia elevato o via sia contemporaneamente richiesta di accesso da parte di altri consiglieri e il reperimento degli atti potrebbe intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa, l’Ufficio invita i consiglieri comunali a specificare meglio la documentazione richiesta consentendone il rilascio di quella che presenti effettivo interesse secondo un programma da concordare con gli interessati. Il diritto di accesso agli atti non può concretizzarsi in un obbligo incondizionato per la Pubblica Amministrazione di svolgere attività di ricerca, indagine o ricostruzione storica e analitica dei procedimenti. Nessuna informazione o atto ricevuto dal consigliere comunale per mandato elettorale potrà mai essere utilizzata per attività privata o professionale o per altre finalità».

Altra novità è nell’ultimo articolo del regolamento che introduce la diffusione in streaming delle sedute e la possibilità di riprese audio-video durante le sedute.

Francesca Stornante

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