Tempi di magra, per chi intende chiudere le scuole per contrastare il dilagare dei contagi; specie in Calabria. Basterà evocare l’ “eterna” lotta tra il Governatore facente funzioni e il Tar della Calabria, regolarmente persa dalla Regione, a far da pendant all’intenzione manifestata più volte dal governo Draghi di riaprire prioritariamente alla didattica in aula su scala nazionale, quasi considerando la Dad un minus formativo.
All’elenco si aggiunge adesso un’altra misura finita nel nulla: la chiusura delle scuole comunali «di ogni ordine e grado» a Catanzaro, appena vanificata dal Tar.
Abramo chiude: è Dad
A Catanzaro la vicenda-scuole è paradossale, davvero paradigma di come si sta combattendo il Coronavirus in Italia, ognun per sé e Dio per tutti. Tutto parte il 19 marzo scorso: in concomitanza con la Festa del papà, alla luce dell’incremento dei contagi da Covid-19 nel capoluogo calabrese segnalato dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro – unitamente all’«approssimarsi delle vacanze pasquali, nel cui periodo sarà attuato il lockdown nazionale» – il sindaco Sergio Abramo ha adottato d’ogni ordine e grado, statali e paritarie un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole.
Sono inclusi i servizi educativi per l’infanzia, le scuole pubbliche dell’infanzia anche private, ludoteche e asili-nido anche privati dal 22 marzo fino al 31 marzo.
Considerando la chiusura per le festività pasquali a partire dal primo aprile, il ritorno tra i banchi dei giovanissimi allievi avrebbe luogo il 7 aprile.
Il ricorso dei genitori
Rispetto all’ordinanza pubblicata venerdì scorso 19 marzo, però, già al primo giorno utile (il lunedì successivo, il 22 del mese) un gruppo di genitori rappresentato dall’avvocato Gaetano Liperoti – già “baciato” dal successo in diversi ricorsi analoghi contro le ordinanze di chiusura su scala regionale adottate dal Governatore calabrese Nino Spirlì – ha fatto ricorso alla magistratura amministrativa.
Al Tar della Calabria, i ricorrenti hanno chiesto di emettere a stretto giro di posta un decreto cautelare monocratico per annullare istantaneamente l’ordinanza e consentire il ritorno immediato dei propri figli tra i banchi, fisicamente (ferma la libera opzione di scegliere d’avvalersi della Didattica a distanza).
Il primo cittadino catanzarese, secondo il legale, avrebbe adottato la sua ordinanza «non in virtù di un notevole quadro di contagi sussistenti nel Comune di Catanzaro, ma in virtù di una mera e generica nota di un dirigente facente funzioni dell’Asp di Catanzaro, che “consiglia” l’adozione dell’extrema ratio della chiusura generalizzata sussistendo un generico “aumento dei casi di positività”» senza alcun riferimento specifico a parametri concreti come, ad esempio, l’incidenza dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 ogni 100mila residenti.
Il Tar “boccia” Abramo. Si torna a scuola
Adesso, però, è arrivata la decisione del Tar della Calabria, che ha effettivamente emesso a stretto giro un decreto monocratico con cui riapre le scuole catanzaresi, annullando l’ordinanza del primo cittadino. Nelle stesse ore, peraltro, era accaduta la medesima cosa quanto alla chiusura degli istituti da parte del Comune di San Pietro in Guarano, piccolo centro del Cosentino.
Rispetto a Catanzaro, i magistrati amministrativi hanno considerato priva d’«adeguata istruttoria» e di «congrua motivazione» la già citata nota dell’Asp di Catanzaro, essendo «manifestamente inconferente» il riferimento al lockdown nazionale pasquale. Richiamando la sentenza dello stesso Tar calabrese numero 2075 del 2020, il presidente Giancarlo Pennetti ricorda che «condizioni per l’adozione dell’ordinanza con tingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari dall’ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità» della misura.
Invece, chiudere i «ben 124 plessi» catanzaresi per «automatica adesione» alla nota dell’Asp Dipartimento della Prevenzione di Catanzaro del 19 marzo «che accenna in modo generico» all’incremento dei casi senza specificarne il numero, gli Istituti scolastici interessati né la «tipologia di soggetti interessati (studenti, personale scolastico)» e senza prevedere restrizioni per gli “adulti”, per il Tar calabrese non si può fare. E risulta «ininfluente» il richiamo all’attuale “zona arancione”, che di per sé prevede «la prosecuzione della didattica in presenza».
Di qui l’annullamento in sede cautelare dell’ordinanza firmata da Sergio Abramo il 19 marzo scorso. Nel merito, il provvedimento per Catanzaro sarà peraltro discusso il 14 aprile; data evidentemente successiva all’originario termine della misura stessa.
Il commento del sindaco
«La sentenza con cui il Tar Calabria ha accolto il ricorso di alcuni genitori contro l’ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza che ho emanato venerdì scorso, la accetto e la rispetto con il senso del dovere e delle istituzioni che deve essere proprio di qualsiasi amministratore. Debbo tuttavia sottolineare – afferma il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo – che la decisione assunta dal sottoscritto è stata motivata dalla volontà di tutelare il bene primario della salute di studenti, familiari e corpo docente in considerazione di una nota ufficiale che ho ricevuto, nella stessa giornata di venerdì, dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro. Nota nella quale veniva proposta, sulla base “dell’aumento di casi di positività al Covid-19 all’interno delle varie scuole”, la chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio comunale dal 22 marzo al 6 aprile».
Il primo cittadino catanzarese prosegue: «Ho pensato tanto prima di redigere l’ordinanza e di firmarla, le mie valutazioni sono state ponderate da ogni punto di vista. So bene quanto sia necessario che i nostri figli frequentino il più possibile, e in tutta sicurezza, le aule scolastiche. Comprendo benissimo anche le difficoltà di molti genitori, che in questi giorni hanno avuto parecchie complicazioni nel conciliare gli impegni di lavoro con quelli familiari. Ma – ammette Abramo – di fronte a un’indicazione chiara da parte dell’Autorità sanitaria competente sul territorio non me la sono sentita di assumere la responsabilità di non garantire seguito alla nota del dipartimento competente dell’Asp».