Il 37enne ha ottenuto il trasferimento da Monza a Messina dopo il no di Poste Italiane. Cosa dice il giudice sulle esigenze organizzative
Messina – Le esigenze organizzative non possono prevalere sul diritto all’assistenza del parente malato. Lo stabilisce la sentenza della III sezione del Tribunale del Lavoro di Roma che, accogliendo il ricorso dell’avvocato Vincenzo La Cava, ha dato ragione ad un dipendente di Poste Italiane, ordinandone il trasferimento a Messina.
Il 37enne di Messina, assunto a tempo indeterminato, contratto full time, da Poste Italiane e in servizio presso la sede di Monza, ha dovuto far fronte alla grave malattia di un parente, che lo ha reso bisognoso di assistenza continua. Ha quindi chiesto il trasferimento ex legge 104. Trasferimento che PI ha negato. L’avvocato La Cava ha quindi chiesto giustizia al Tribunale del Lavoro di Roma, che ha accolto in pieno le ragioni del lavoratore messinese. Il provvedimento cautelare, siglato dalla giudice Anna Baroncini, si può considerare apri pista per le considerazioni giurisprudenziali messe nero su bianco.
In sostanza la giudice stabilisce che le esigenze organizzative, che pure dalla normativa vanno considerate, nella discrezionalità del datore di lavoro di concedere o no il trasferimento, non possono prevalere sul diritto a ricevere assistenza, sancito dalla Costituzione. Esigenze organizzative che per altro nel caso specifico il giudice non ravvisa, visto che le sedi messinesi sono coperte sono al 75% dell’organico. Ecco perché il Tribunale ha ordinato l’immediato trasferimento a Messina del lavoratore, anche se in sovranumero.
Giusta sentenza e andro’ ancor meno (cioe’ mai) da Poste Italiane.