Non ha precedenti l'esito giudiziario della scissione all'interno del Grande Oriente. Una battaglia tutta messinese
Messina – I dodici fratelli messinesi firmatari del ricorso hanno vinto. Il Tribunale di Roma ha sospeso la nomina del Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Antonio Seminario e l’insediamento della Giunta dei Gran Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni, Andrea Mazzotta e il segretario Emanuele Melani.
Gran Maestro e Dignitari sospesi
Nell’ordinanza il giudice Maurizio Manzi in sostanza accoglie le tesi dei fratelli messinesi, che contestavano sia i criteri di spoglio delle schede che di assegnazione dei voti, e sospende l’efficacia delle delibere adottanti i criteri per l’annullamento delle schede votate e l’attribuzione della cifra elettorale alle liste, che l’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro Seminario, adottato da Stefano Bisi il 6 aprile e i decreti di insediamo di Gran Maestro e Dignitari, assistiti davanti al Tribunale dagli avvocati Raffaele D’Ottavio e Fabio Federico.
La battaglia legale parte da Messina
I ricorrenti appoggiano il candidato escluso Leo Taroni, che aveva tra i principali Grandi Elettori il messinese Silverio Magno. Il notaio non figura tra i firmatari del ricorso, che appartengono a una loggia, più un esterno. Adesso nel Goi si ragiona sul da farsi. Anche perché la decisione non ha precedenti nella storia delle obbedienze e non è previsto come comportarsi, in questi casi. Sul piano della giustizia civile Seminario e i Dignitari sospesi hanno qualche giorno per presentare reclamo al Tribunale contro l’ordinanza del giudice Manzi. Ma la strada è tutta in salita, alla luce delle motivazioni della decisione. L’ordinanza è una sorta di sospensiva, in teoria le parti interessate possono chiedere al Tribunale di fissare una udienza per giudicare nel merito la vicenda. Anche sotto questo profilo, però, le 9 pagine di ordinanza sono abbastanza esplicite, di fatto il giudice Manzi è entrato a fondo nella vicenda.
Gli scenari nel Goi
Resta quindi ai fratelli, alle prese con una scissione senza precedenti, decidere cosa fare. In questi giorni si ragiona perciò sui prossimi passi formali. La strada obbligata sembra riassegnare la guida al Gran Maestro uscente Stefano Bisi quanto meno per gli affari correnti. Bisi potrebbe, se nel frattempo le armi si sono calmate e i contendenti rinunciano ad ulteriori azioni giudiziarie, deliberare nomina di Taroni a Gran Maestro e assegnare la vittoria alla sua lista.
Il Tribunale sulle elezioni al Goi
I ricorrenti messinesi, già vincitori del primo ricorso per ottenere l’accesso agli atti, si sono affidati all’avvocato Lorenzo Borrè per contestare la legittimità dei criteri di attribuzione delle preferenze adottati dalla Commissione elettorale. “Le elezioni si erano svolte il 3 marzo 2024 e sulla base dello spoglio delle schede effettuato dalle sezioni elettorali territoriali, come risultanti dal verbale della Commissione elettorale nazionale, la lista del candidato Leo Taroni era quella che aveva ottenuto più voti (e, pertanto, il Taroni avrebbe dovuto essere proclamato nuovo Gran Maestro ex art. 115 Reg. Ordine)” ma secondo i ricorrenti “inopinatamente, invece, la C.e.n. con voto assunto a maggioranza dei suoi componenti (8 contro 7), aveva illegittimamente deliberato di considerare nulle le schede cui non era stato rimosso il talloncino antifrode, con la conseguenza che l’ulteriore conteggio effettuato in base a tale delibera aveva ribaltato l’esito in favore del candidato Antonio Seminario”.
Le schede ballerine
Il giudice Manzi sottolinea come “in ogni caso l’errore consistito nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito della espressione del diritto di voto; deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale (i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso”.
Plurimi profili di illegittimità
“In definitiva l’operato degli elettori, i quali hanno espresso liberamente il voto, non può essere fatto oggetto di censura – si spiega nell’ordinanza del Tribunale – non essendo rimesso agli stessi l’adempimento di rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell’involucro di raccolta. Quanto al concorrente requisito cautelare vale rilevare: si ravvisa l’esistenza di gravi motivi al fine di privare provvisoriamente di efficacia le delibere adottate atteso che, in ragione dei plurimi profili di illegittimità prima facie delibati, deve prevalere sull’esigenza di protrazione della gestione della attività associativa il profilo valoriale della estrinsecazione della stessa in adempimento di un valido processo elettorale”.
Non c’è più la massoneria di una volta! Adesso chinano il capo ai giudici ordinari e non più al solo Grande Architetto del Mondo! Quanto sono confusa: La campagna arruolamenti nelle brigate rosse è finita con gli anni di piombo!, Cosa Nostra e la Ndrangheta non mi hanno mai ispirata perchè volevo un po’ l’alone del mistero e ora mi deludono pure i Massoni! Non c’è più mondo! Un tempo il grembiulino e i guanti celavano un’identità e davano prestigio ai possessori ora Il grembiulino serve solo a non macchiare lo “sparato” della camicia!
Se ce la faccio e sono ancora in tempo mi iscrivo alla Libera Università della Terza Età! Alla fine un attestato di partecipazione me lo daranno!
Manca lo Spirito Puro e tutto si degrada.