L’evasione, relativa agli anni 2016, 2017 e 2018, sarebbe scaturita dall’indebita fruizione di agevolazioni fiscali
MESSINA – Importante sequestro per reati fiscali, del valore di oltre un milione di euro, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina nei confronti della Cartour, società di trasporto marittimo e costiero di passeggeri del gruppo Caronte & Tourist. Nel dettaglio, si tratta di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” disposto dal Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, volto ad assicurare il reale recupero delle imposte sottratte a tassazione.
In tale ottica, infatti, è possibile ricorrere – nei casi più gravi e con specifico provvedimento dell’Autorità Giudiziaria – all’esecuzione di mirati sequestri penali di beni: detti sequestri, peraltro, possono essere effettuati non soltanto sui beni ottenuti mediante le condotte illecite penalmente rilevanti sotto l’aspetto tributario, ma anche nella forma “per equivalente”, ovvero aggredendo beni di cui la società, ovvero l’imprenditore, nel caso di incapienza, abbia comunque la disponibilità, indipendentemente dall’essere gli stessi “frutti” diretti delle condotte illegali.
I militari del Gruppo di Messina, nel caso specifico, hanno sequestrato provviste finanziarie riconducibili alla società per un valore di 1.047.597 euro, importo pari all’evasione posta in essere negli anni 2016, 2017 e 2018 e constatata a seguito di apposito controllo fiscale. L’evasione sarebbe scaturita dall’indebita fruizione di agevolazioni fiscali, consistenti nella detassazione del reddito che il legislatore tributario prevede nello specifico comparto della navigazione.
Più in particolare, la società in argomento, beneficiando di tale regime agevolato, avrebbe sottratto a tassazione – nella misura dell’80% – il reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro internazionale al quale, secondo ipotesi d’accusa, non avrebbe avuto diritto.
Al termine dei riscontri eseguiti, seppur in una fase cautelare – che solo attraverso il contraddittorio tra le parti e le decisioni di Giudici ulteriori e diversi rispetto al Gip, si potrà trasformare in una decisione definitiva in ordine alle responsabilità sino ad ora ipotizzate – le fonti di prova assicurate al procedimento sono state considerate dal competente Giudice confermative del fumus della commissione del reato di “Dichiarazione infedele” dei redditi, punita dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, così disponendo l’odierna misura cautelare reale.
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