Tar da ragione a impresa che ha costruito alloggi popolari in zona sud a Messina respingendo ricorso di un "ex" vicino
Interessante sentenza del Tar di Catania che si è pronunciato su una vicenda cominciata all’inizio del decennio scorso, con al centro la concessione edilizia di una grossa area residenziale popolare in zona sud a Messina, tra Santa Lucia e Zafferia.
I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso del proprietario di un’area attigua a quella in concessione perché nel frattempo aveva ceduto l’area a terzi, quindi non aveva più il requisito della “vicinitas”. Per impugnare la concessione edilizia, ribadisce così la prima sezione del Tar di Catania con la sentenza n. 1815/2020, il requisito della vicinanza è essenziale.
Se il ricorso fosse stato accolto avrebbe avuto implicazioni molto rilevanti per la zona residenziale perché avrebbe messo a rischio la concessione delle palazzine, costruite nel decennio scorso da una impresa che ha realizzato per il Comune di Messina 30 alloggi popolari, nel frattempo acquistati dagli inquilini.
A curare gli interessi dell’impresa che ha costruito in convenzione col comune è stato l’avvocato Claudio Rugolo, esperto in diritto amministrativo.
“Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’annullamento di una concessione edilizia a seguito del venir meno della condizione necessaria presupposta dall’impugnazione e rappresentata dalla sussistenza del requisito della “ vicinitas ”, che consente al proprietario contiguo di contestare la regolarità edilizia e urbanistica dell’intervenuta edificazione o del titolo abilitativo all’uopo rilasciato.”, spiega il legale.
All’inizio degli anni duemila il proprietario contiguo ha avanzato ricorso per annullare la concessione edilizia rilasciata dal comune alla società interessata al complesso residenziale. Col passare degli anni, il ricorrente ha però venduto ad una terza persona, venendo così a perdere la condizione necessaria per la legittimazione ad impugnare, rappresentata appunto dalla “ vicinitas ” tra gli immobili.
“Il TAR, pertanto, in accoglimento dell’eccezione processuale sollevata dalla Società controinteressata, accertata anche la mancata manifestazione di intenzione di proporre la domanda risarcitoria da parte del ricorrente che avrebbe potuto confermare la sussistenza dell’interesse alla decisione di merito, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, in linea con il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa.“, conclude l’avvocato Rugolo.