Nel mirino il Consorzio Messina 11
L’Associazione Consumatori Siciliani, a seguito delle lamentele giunte da molti utenti per l’arrivo di avvisi di pagamento da parte del Consorzio Messina 11, soprattutto a San Piero Patti, impugnerà gli atti dinanzi la Commissione tributaria di Messina.
“Siamo alla presenza di un altro carrozzone che grava sulle spalle dei cittadini- dichiara Nicola Calabria, presidente dell’Associazione Consumatori Siciliani.
Secondo il presidente Calabri, tale imposizione si appalesa illegittima e non dovuta.
Difatti Il R.D. n. 215 del 13/02/1933 e succ. modif. che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica all’art. 10 stabilisce che, nella spesa delle opere di competenza statale, che non sia a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica-.
“È in conseguenza di questi benefici di bonifica- spiega Nicola Calabria “che al Consorzio è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi (artt. 59 e 21 R.D.). Ove, infatti, avvenisse una non regolare cooptazione d’ufficio d’altri associati ed un’imposizione contributiva nei confronti di tutti coloro inclusi in un ambito territoriale (comprensorio) ritenuto portatore di un vantaggio genericamente e parametralmente individuato e quantificato insorgerebbe un’evidente violazione di legge-.
“Ciò che come associazione contestiamo è il fatto-continua Nicola Calabria- che l’attività consorziale impositiva è diventata di natura tributaria estendendola a chi non è obbligato, a chi non gode d’alcun beneficio specifico e particolare che ove esistesse, sarebbe in ogni modo da formalizzare con convenzione.-
“Il paradosso- termina così il presidente – è che la maggior parte dei beni tassati non ha mai ricevuto benefici dall’attività del Consorzio. La necessità di un vantaggio derivante dall’esecuzione dell’opera di bonifica, quale presupposto per la contribuzione è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9857 del 14 ottobre 1996, la quale ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione-.
Su questo punto si è espressa anche la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, la quale ha affermato che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, perché esso non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta: l’utilità si deve tradurre in un vantaggio strettamente incidente sull’immobile, dovendo intendersi come un vantaggio diretto e specifico da tradursi in una qualità del fondo.
I comuni interessati a questa problematica sono: Alcara Li Fusi, Caronia, Cesarò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Marco, Santo Stefano di Camastra, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Condrò, Floresta, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Librizzi, Malvagna, Merì, Milazzo, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Roccella Valdemone, San Filippo del Mela, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Sant’Agata Militello, Santa Lucia del Mela, Tripi.