Caso VODAFONE. Respinto il ricorso del Comune di Capo d'Orlando

Caso VODAFONE. Respinto il ricorso del Comune di Capo d’Orlando

Caso VODAFONE. Respinto il ricorso del Comune di Capo d’Orlando

giovedì 11 Giugno 2009 - 09:30

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha giudicato irricevibile il ricorso presentato dal comune di Capo d’Orlando contro la sentenza del Tar di Catania che aveva condannato l’ente orlandino a pagare 1.800.000 euro per la mancata installazione di una antenna telefonica in contrada Catutè.

Il Tribunale Amministrativo di secondo grado ha giudicato in ritardo il ricorso del Comune senza entrare nel merito della vicenda.

Questa la sentenza:

N. 545/09 Reg.Dec. N. 1262 Reg.Ric. ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1262/2007 proposto da

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO,

in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Starvaggi, con domicilio eletto in Palermo, via Principe di Villafranca n. 46, presso lo studio dell’avv. Calogero Lo Re;

c o n t r o

la OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Libertini e Daniela Macaluso, con domicilio eletto in Palermo, via G. Ventura n. 1, presso lo studio della seconda;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. II) – n. 894/07del 28 maggio 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti M. Libertini e D. Macaluso per la Omnitel Pronto Italia s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Raffaele Maria De Lipsis;

Uditi alla pubblica udienza del 19 febbraio 2009 l’avv. P. Starvaggi per il comune appellante e l’avv. D. Macaluso per la società appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto di appello notificato in data 24 ottobre 2007 il Comune di Capo D’Orlando, in persona del Sindaco pro-tempore, impugnava la sentenza del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. II) – n. 894/07del 28 maggio 2007, che, in accoglimento di alcuni ricorsi proposti dalla Omnitel Pronto Italia s.p.a., aveva annullato i provvedimenti sindacali di sospensione dei lavori per l’installazione di una stazione radio, con contestuale divieto generale di realizzazione di impianti per radiocomunicazioni nell’intero territorio comunale (ordinanze nn. 214 e 215, rispettivamente del 19 novembre e 22 novembre 1999) nonché le ordinanze dirigenziali di nuova sospensione dei lavori (n. 100 del 23 maggio 2000, n. 12 del 24 gennaio 2001 e n. 12 del 19 gennaio 2002) e di demolizione dell’impianto (atto n. 90 del 5 giugno 2002).

Con la medesima decisione l’Amministrazione era stata condannata al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, da corrispondersi secondo i criteri ivi indicati.

L’appellante deduceva una serie di vizi che, a suo parere, inficiavano la sentenza (omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo, erroneità della motivazione, erronea condanna al risarcimento danni, in carenza dei requisiti di cui all’art. 2043 c.c.).

Resisteva all’appello la Omnitel Pronto Italia s.p.a., che eccepiva – in via preliminare – la irricevibilità del gravame, in quanto notificato tardivamente.

Nel merito, insisteva per la infondatezza del ricorso.

Con istanza cautelare del 21 aprile 2008, l’appellante chiedeva la sospensiva dell’impugnata decisione.

Con ordinanza n. 497/08 del 4-9 giugno 2008, questo Consiglio respingeva la richiesta di sospensiva “… avuto riguardo anche agli eccepiti profili di rito …”.

Nell’odierna camera di consiglio il ricorso è stato deciso.

D I R I T T O

Preliminare ed assorbente nell’esame del quadro complessivo delle vicende che hanno visto contrapposti il Comune di Capo d’Orlando e la società Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone Omnitel N.V.) in relazione ai contestati provvedimenti sindacali di sospensione dei lavori per l’installazione di una stazione radio e conseguente demolizione del manufatto – atti annullati dal TAR con la sentenza oggi impugnata – appare la eccezione di irricevibilità dell’appello perché tardivo, dedotta dall’odierna resistente.

Sostiene la società Vodafone Omnitel che la decisione appellata è stata regolarmente notificata, in data 4 giugno 2007, al procuratore costituito del Comune nel domicilio da questi eletto, mentre l’appello risulta notificato in data 24 ottobre 2007, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 28 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

L’eccezione è fondata.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, pur considerando la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, come previsto dall’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, il ricorso si appalesa tardivamente proposto.

Invero, la sentenza in questione risulta depositata nella segreteria del TAR il 28 maggio 2008 e notificata – ancorché in copia unica – in data 4 giugno 2007 all’Amministrazione soccombente e al suo procuratore nell’unico domicilio risultante dagli atti di causa e cioè quello eletto nella decisione medesima. Pertanto, i sessanta giorni (più i 45 della sospensione feriale) scadevano il 18 settembre 2007.

Poiché l’appello è stato notificato alla Vodafone Omnitel il 1° ed il 24 ottobre 2007, esso è palesemente tardivo.

Né può indurre a diverse conclusioni il rilievo dell’appellante in ordine ad una possibile differenziazione tra elezione di domicilio effettuata solo dal Comune di Capo d’Orlando in sede di rilascio della procura ad litem e mancata elezione di domicilio da parte del difensore dell’Amministrazione, con la conseguenza che la notifica della decisione andava fatta presso la segreteria del TAR adito, essendo il predetto procuratore iscritto nell’Albo di altra circoscrizione (e poiché ciò non è avvenuto, nella specie, non sarebbe decorso il termine breve per l’impugnazione).

Osserva, al riguardo, il Collegio che, nella specie, appare inequivoca la volontà del procuratore di volere ricevere le notificazioni degli atti di causa presso il soggetto indicato in sentenza e, cioè, presso l’indirizzo dell’ing. Basilio Conti; indirizzo, quindi, che non può essere inteso come “non qualificato domicilio ai fini di quel giudizio”, bensì come vero e proprio recapito professionale del difensore del Comune. Ne consegue che, sotto l’esaminato profilo, l’atto di appello risulta validamente notificato.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 28 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 19 febbraio 2009 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.F.to: Pier Giorgio Trovato, PresidenteF.to: Raffaele Maria De Lipsis, EstensoreF.to: Maria Assunta Tistera, SegretarioDepositata in segreteriail 10 giugno 2009

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