L'Unione Italiana Ciechi aveva presentato ricorso contro la determina n.4 del Dipartimento Mobilità che aveva scatenato un vespaio di polemiche perchè escludeva i non vedenti dall'assegnazione degli stalli e scaricava il costo di manutenzione sui disabili. Ma per il Tar di Catania il provvedimento di Palazzo Zanca è corretto.
Il Tar di Catania dà ragione al Comune. Il fatto che i non vedenti che deambulano debbano pagare tutte le spese di uno stallo riservato ai disabili è legittimo e non discrimina nessuno. Questo in buona sostanza l’esito della sentenza emessa lo scorso 13 giugno dalla terza sezione del Tribunale Amministrativo di Catania che si è pronunciato sul ricorso presentato dalla sezione messinese dell’Unione Italiana Ciechi contro quel provvedimento di Palazzo Zanca che aveva fatto sollevare un coro di indignazione e polemiche. Per ricordare meglio di cosa si tratta facciamo un passo indietro e torniamo al 5 febbraio scorso, quando il Dirigente del Dipartimento Mobilità del Comune, Mario Pizzino, firmò la determina n. 4 che immediatamente scatenò un vespaio di reazioni. Il provvedimento spiegava che “la disabilità consistente nella mancanza della vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta la deambulazione, non costituisce presupposto per l’assegnazione dell’area di sosta personalizzata” e stabiliva anche che “i costi relativo alla realizzazione e alla manutenzione della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, di individuazione e delimitazione dello spazio di sosta, nonché la relativa rimozione sono a totale carico del beneficiario”. Dal mondo delle associazioni immediate furono le contestazioni per un provvedimento che appunto era stato considerato altamente discriminatorio nei confronti di chi è affetto da una forma di disabilità.
A rincarare la dose erano arrivate poi le dichiarazioni del Commissario Croce che durante una conferenza stampa a Palazzo Zanca, a precisa domanda dei giornalisti sull’argomento rispose che la determina non sarebbe stata ritirata perché “Come paghiamo noi devono pagare anche loro, altrimenti li faremmo sentire inferiori, mentre per me sono persone normali. Pure i disabili devono cominciare a capire che devono pagare come tutti noi , in fondo sono quattro soldi”, queste le parole che usò il Commissario di Palazzo Zanca.
Pochi giorni dopo, era il 30 marzo, l’Unione Italiana Ciechi lanciò un appello a Croce affinchè fosse fatto un passo indietro su quella determina. Nessuna apertura dalle stanze del Comune e dunque il ricorso al Tar di Catania. La sentenza del 13 giugno lascia però l’amaro in bocca in chi sperava di dare così una risposta positiva ai tanti disabili che si erano sentiti “calpestati”. Il Tribunale Amministrativo ha deliberato che “in tema di circolazione di veicoli e di strumenti di agevolazione della mobilità delle persone disabili, appare logico e ragionevole prendere in particolare considerazione l’aspetto dell’invalidità rappresentato dalla non deambulazione, sicché la determina impugnata non sembra avere carattere discriminatorio tra categorie di soggetti invalidi, né tantomeno effetti lesivi della dignità dei soggetti non vedenti”. Confermata quindi la correttezza del provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale. Sconfitta per chi aveva provato a farne soprattutto una battaglia di civiltà.
(Francesca Stornante)
UN IMPEGNO PER IL NEO SINDACO:-Purtroppo non esiste una legge che preveda l’esenzione generalizzata, per i disabili, dal pagamento del tiket della sosta sulle strisce blu. L’art. 11 comma 5 della legge 503/96 recita “Nell’ambito dei parcheggi per la sosta devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili”. Vi è la legge 285 cod. della strada – Circ. Min. Interno n. 18.6.2001 n. M/2413-34 che dice che se il titolare del contrassegno trova i posti riservati occupati può parcheggiare nelle strisce blu senza dovere pagare. Se il Sindaco dispone diversamente, deve fare esporre sui cartelli di parcheggio tale informazione visibile a tutti. Comunque il Sindaco può recepire le indicazioni date dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati nella seduta del 28 aprile 2011 e stabilire la gratuità della sosta sulle strisce blu per i soggetti disabili. Resto sorpreso della decisione del TAR in quanto l’art. 188 del codice della strada e l’art. 381 del Regolamento di attuazione stabiliscono: “1° gli enti proprietari della strada devono ALLESTIRE e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità’ delle persone invalide. 5° Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità’ della persona interessata, il sindaco ( e non il Dirigente) può, con propria ordinanza, assegnare a TITOLO GRATUITO un adeguato spazio di sosta individuato da APPOSITA SEGNALETICA indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità’ di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.- L’art. 93 dello Statuto Comunale prevede l’adozione di appositi Regolamenti per l’erogazione e disciplina dei servizi comunali. Il Comune deve, quindi, necessariamente avere, fra i Regolamenti adottati, approvati dal Consiglio Comunale, anche il “Regolamento per la concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi e per l’istituzione dei parcheggi riservati”. Se il Comune non ha adottato tale Regolamento, e/o se l’ha adottato, questi deve contenere la norma che il costo della segnaletica non va posta a carico del beneficiario. Quasi tutti i Comuni d’Italia hanno adottato tale regolamento dove è inserito questo articolo:”La spesa per l’istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione dello stallo di sosta personalizzato è sostenuta interamente dal Comune”
Ma sono non vedenti e guidano? Qualcosa non mi torna!