In attesa che il Parlamento vari la legge Messina potrebbe essere tra i Comuni che già hanno istituito il Registro di raccolta delle volontà di fine vita.
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno di grande rilevanza, quello relativo all’istituzione del Registro per il testamento biologico”.
La proposta, primi firmatari Nino Interdonato e Nicola Crisafi, ha registrato il sì trasversale di numerosi colleghi: Cecilia Caccamo, Simona Contestabile, Giovanna Crifò, Giuseppe De Leo, Gaetano Gennaro, Rita La Paglia, Maurizio Rella, Ivana Risitano, Antonella Russo, Donatella Sindoni, Daniele Zuccarello. I sì sono stati quindi 13 mentre 3 sono stati i no (Libero Gioveni, Franco Mondello e Mario Rizzo) e 3 gli astenuti (Pierluigi Parisi, Nora Scuderi, Giuseppe Santalco).
Il tema della cosiddetta dichiarazione di fine vita è di grande attualità ed in questi giorni è all’esame del Parlamento (con notevole ritardo rispetto alla presentazione del disegno di legge risalente al 2009, dopo il caso di Eluana Englaro).
Il testamento biologico è la manifestazione di volontà di una persona in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione. E’ altresì la possibilità di dire no all’accanimento terapeutico (l’emendamento su questo punto è stato approvato nei giorni scorsi alla Camera). Chi firma un testamento biologico può nominare un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
L’ordine del giorno approvato dall’Aula fa riferimento alla normativa nazionale ed internazionale, come la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell’Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia.
In Italia l’art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Il testo approvato fa riferimento anche alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona ed alla Convenzione sui Diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1977. Anche il nuovo codice di deontologia medica adottato dalla federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…..”, sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente … In ogni caso, in presenza di un documento rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona”.
“L’ordine del giorno impegna il Sindaco a istruire presso il Comune apposito registro per accogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie “direttive anticipate” o “testamento Biologico” nel quale, liberamente, la persona dichiara quali terapie accettare o meno in caso di incapacità e nomina un fiduciario al quale affidare l’esecuzione della propria volontà. Ritenuto pertanto di dover disporre che nel registro, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Messina, siano raccolti i testamenti biologici al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. Di istituire, fatta volontà salva l’approvazione di una apposita normativa Nazionale in materia un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. “dichiarazioni anticipate di volontà “) che saranno redatti utilizzando il modello predisposto dalla Fondazione Umberto Veronesi di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel comune di Messina ha come finalità la raccolta e conservazione dei testamenti biologici ordinati per numero progressivo, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza”.
R.Br.