Il Piano paesaggistico ai raggi X: cosa prevede e cosa “prescrive” al nostro territorio malato

Il Piano paesaggistico ai raggi X: cosa prevede e cosa “prescrive” al nostro territorio malato

Il Piano paesaggistico ai raggi X: cosa prevede e cosa “prescrive” al nostro territorio malato

mercoledì 13 Gennaio 2010 - 07:35

Scopriamo il cavallo di battaglia di Ardizzone e dell’Udc: entro sei mesi potranno essere presentate osservazioni, ma è già in vigore ed entro 18 mesi dall’approvazione dovranno essere adeguati tutti gli strumenti urbanistici. Compreso il Piano regolatore

Per qualcuno è un atto amministrativo di straordinaria importanza, per qualcun altro è un provvedimento fortemente ambientalista, per altri ancora è l’unico modo per “stoppare” un Piano regolatore folle. E per gli osservatori rischia di diventare il caso politico che potrebbe mettere in crisi l’amministrazione Buzzanca. Parliamo del Piano paesaggistico, sul quale l’Udc sta puntando tutte le sue fiches, in particolare il vicesindaco Giovanni Ardizzone, che da deputato regionale ne ha fatto un cavallo di battaglia. E’ stato pubblicato all’Albo pretorio il 23 dicembre e da quel giorno, di fatto, è in vigore. Rimarrà in pubblicazione per tre mesi ed entro gli ulteriori tre mesi chiunque potrà presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza per i Beni culturali ed Ambientali o all’assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali. Trascorso tale termine, sentito l’Osservatorio regionale del Paesaggio, l’assessore regionale dei Beni Culturali ed Ambientali approverà con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano.

A redarre il Piano l’equipe del Servizio II, Beni Paesistici, Urbanistici, Naturali e Naturalistici della Soprintendenza, del quale è responsabile l’arch. Anna Maria Piccione, coordinata dal responsabile tecnico, l’arch. Antonino Ilacqua. Proviamo a scoprire cos’è nel concreto il Piano paesaggistico, partendo dalle sue tre funzioni primarie, indicate dal Piano stesso: l’analisi e l’individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici; prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici; l’individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti. Uno dei punti centrali del Piano è che le sue direttive e prescrizioni prevalgono immediatamente sulle prescrizioni e le previsioni degli strumenti urbanistici e sui piani di settore. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Piano i Comuni, la Provincia e gli Enti Gestori delle aree naturali protette dovranno conformare e adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni del Piano stesso, apportando le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti.

INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Il Piano si divide in indirizzi, direttive e prescrizioni. Vediamone alcune. Entro la fascia di rispetto di trecento metri delle aree costiere non sono consentite: cave e discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere, di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate; ad esclusione delle zone A e B esistenti, nuove edificazioni in sequenza (schiere) e con altezze superiori a due elevazioni fuori terra; strutture isolate o in sequenza per la fruizione del mare che per tipologia e/o elevate dimensioni costituiscano detrattori paesistici e non consentano adeguati accessi al litorale. Le realizzazioni dovranno essere subordinate alla redazione di appositi piani di fruizione (Piani spiaggia).

Per quanto riguarda i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua, i laghi naturali e artificiali, i territori contermini, non è consentito: realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati. Nelle zone instabili, soggette a frana, a crolli ed a rischio di esondazione gli interventi edilizi ed infrastrutturali, i movimenti di terra o la modificazione dello stato dei suoli devono essere supportati da indagini adeguate di carattere geologico e geotecnico. Ed ancora, sui versanti va attuata una difesa efficace del suolo che prevenga e riduca il rischio ed i dissesti idrogeologici. Non è consentito: eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo) senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici. Gli strumenti urbanistici non consentiranno di norma interventi edificatori anche di modesta entità sui versanti con acclività accentuata.

IL PAESAGGIO LOCALE STRETTO DI MESSINA

Punti di riferimento per indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano sono i cosiddetti “Paesaggi locali”. Per l’ambito 9, quello che interessa Messina e altri 67 comuni, essi sono tredici: Stretto di Messina; Valle del Nisi e Monte Scuderi; Grandi valli: Pagliara, Savoca ed Agrò; Taormina; Valle dell’Alcantara; Valle del Timeto e Capo Calavà; Media e alta valle del Novara e dell’Elicona; Media e alta valle del Patrì; Media e alta valle del Gualtieri e del Mela; Media e alta valle del Niceto; Rametta e Bauso; Pianura e penisola di Capo Milazzo; Capo Rasocolmo. Soffermandoci sul primo Paesaggio locale, “Stretto di Messina”, che è quello che interessa la città, scopriamo che esso è a sua volta diviso in sette tipologie di paesaggio.

Il primo è chiamato Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova Panoramica. Tra le direttive troviamo il recupero ambientale delle discariche (Portella Arena) e delle aree di cava dismesse o non autorizzate (c/de Ciaramita, Minaia, Catanese, ecc) e la mitigazione dell’impatto di fattori d’inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depositi d’inerti, ecc.). Tra le prescrizioni, la conservazione dei valori naturali e della biodiversità dell’area ricadente nella già Z.P.S. e SIC. In questa tipologia di paesaggio non è consentita l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti; nelle more della scadenza, la prosecuzione dell’attività di escavazione autorizzata è subordinata al contestuale recupero paesaggistico-ambientale delle aree già cavate; a Portella Castanea, San Jachiddu, Campo Italia e Campo degli Inglesi è necessaria la regolamentazione delle attività di pascolo a tutela dei biotipi esistenti; non è consentito realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti; nelle zone d’espansione dei Villaggi Marotta, Curcuraci e Faro ad esclusione delle zone B, le nuove edificazioni non devono essere in sequenza (schiere) e non possono avere altezza superiore a due elevazioni fuori terra.

Per la seconda tipologia, detta Centro Storico di Messina e aree d’espansione, viene prescritto il recupero della penisola di San Raineri mediante la demolizione dei detrattori ambientali e il trasferimento graduale delle attività produttive non connesse alla fruizione del mare, ricordando che va in ogni caso preservato lo sky-line esistente. Si raccomanda la redazione da parte dell’Amministrazione comunale di un “Piano del Colore” e di un Piano di Risanamento Terrazze e Coperture in genere e l’adozione di disposizioni atte ad evitare l’ulteriore saldatura tra zone d’espansione e nuclei storici creando fasce di rispetto con aree verdi periurbane e recuperando le aree fociali torrentizie. Terza tipologia, il Paesaggio dei versanti collinari: tra le direttive vi è il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Convento di San Placido Calonerò, Forti Umbertini, San Placido il Vecchio, Castello di Santo Stefano Medio, Monastero di Santa Maria di Mili, ecc…) e dei percorsi panoramici, con individuazione d’itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali. Prescritto anche il recupero dei torrenti e dei valloni e la rinaturalizzazione con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica dei tratti più o meno artificializzati.

Andando avanti troviamo il Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e dell’alta valle del torrente Santo Stefano. Tra le direttive e prescrizioni ci soffermiamo su una: nella Foresta di Camaro ed a Portella Chiarino non sono consentite le seguenti attività: la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.); attuare nuovi inserimenti ambientalmente e paesaggisticamente incompatibili (tralicci, antenne per telecomunicazioni, cabine di distribuzione dell’energia elettrica, pale eoliche…) e realizzare nuove costruzioni, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per le attività istituzionali. Nel cosiddetto Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana viene raccomandata l’eliminazione delle strutture presenti sulle aree demaniali limitrofe alla spiaggia non direttamente connesse alla fruizione del mare. Nelle aree di espansione ricadenti nei villaggi Ganzirri e Torre Faro ivi compresa l’area a monte della c/da Granatari ed entro la fascia di rispetto costiera, le nuove edificazioni non devono essere in sequenza (schiere) e non possono avere altezza superiore a due elevazioni fuori terra, a margine di dette aree dovranno inoltre essere individuate e normate zone destinate a verde nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature; nella fascia demaniale compresa tra Contemplazione e Pace qualsiasi intervento di trasformazione potrà essere attuato solo se previsto all’interno di un piano particolareggiato approvato.

Chiudiamo con il Paesaggio dei crinali, dove non è consentito, tra l’altro, realizzare nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica, e con le Aree costiere di particolare interesse. Qui nelle determinate foci individuate e i territori contermini per una fascia di m. 150 dagli argini e m. 300 dalla battigia non sono consentite, ad esclusione di zone A e B esistenti, nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia; strutture isolate o in sequenza di alcun genere ivi comprese opere amovibili per la fruizione del mare (stabilimenti balneari, chioschi, piazzole per la sosta, ecc); interventi di trasformazione urbanistica e nuove edificazioni con indice superiore a quello previsto per le zone “E” (agricole). Stesso discorso per il capo della costa e i territori circostanti per un raggio di m. 300.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007