In mancanza dell'assessore al Patrimonio, a dire la sua a tutela del Comune dopo il pronunciamento del Cga sul ricorso di alcuni commercianti messinesi è il dirigente del Dipartimento Maurizio Castronovo.
In mancanza dell’assessore competente a difendere il Comune ci pensa il Dirigente. Da Palazzo Zanca è direttamente il numero uno del Dipartimento Patrimonio a replicare alla notizia di due giorni fa sull’esito di un ricorso contro il Comune da parte di alcuni commercianti messinesi finito sotto la lente del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Ad essere contestato il regolamento Cosap sul suolo pubblico e il pronunciamento del Cga che ha deciso di accogliere l’appello di due commercianti nella parte in cui si contesta l’applicazione dei nuovi canoni introdotti nel 2011 anche alle concessioni che erano già state rilasciate negli anni precedenti al nuovo regolamento. Di fatto il Cga “sollecita la definizione dell’udienza di merito” dunque fissa un nuovo appuntamento per trattare la “legittimità della norma regolamentare, di carattere transitorio, che prevede l’applicabilità delle nuove tariffe anche alle concessioni già rilasciate” rinviando all’udienza di merito anche le “questioni concernenti profili procedimentali e di congruità delle nuove tariffe” sollevate dai commercianti (vedi articolo correlato). Nonostante però sembri tutto abbastanza chiaro è arrivata la nota del dirigente che punta a spiegare ulteriormente l’esito del ricorso.
Così sulla vicenda, visto che da un mese e mezzo il Comune ha perso il suo assessore al Patrimonio dopo l’addio di Filippo Cucinotta, interviene il dirigente il dipartimento Patrimonio, demanio ed espropriazioni, Natale Maurizio Castronovo, che precisa “a tutela oltre che delle ragioni del Comune di Messina, anche delle aspettative dei contribuenti”, che il pronunciamento “sta a significare che l'ordinanza del C.G.A., anche alla luce delle difese predisposte dall'avv. Gregorio Falzea nell'interesse del Comune e definite articolate, non ha sospeso gli atti impugnati ma ha semplicemente riconosciuto la necessità della definizione anticipata nel merito, con la precisazione che gli avvisi di accertamento del 28 aprile 2014 non costituivano oggetto del giudizio”.