Rischio di imminenti crolli da un fabbricato limitrofo. Il Comune deve ordinare ai proprietari la rimozione del pericolo e, in caso di non adempimento, provvedere in danno. Il tribunale stabilisce che lo sgombero può essere valido “solo ai fini dell’immediata declaratoria del dovere del Comune di individuare i proprietari”
I provvedimenti sono i numero 754 e 755 del 2013 del Tar di Catania. Riguardano la sospensione dell’ordinanza di sgombero del Comune di Messina nei confronti di 11 famiglie della scalinata Sergi, per il pericolo di imminenti crolli di un fabbricato posto sulla scalinata. I ricorrenti sono stati patrocinati dall’avv. Nazzareno Pergolizzi e coordinati dall’avv. consigliere Armando Hyerace.
Il Tar stabilisce che l’ordinanza “può essere favorevolmente apprezzata solamente ai fini della immediata declaratoria del dovere del Comune di procedere all’individuazione del proprietario o dei proprietari dell’immobile pericolante”, ai quali ordinare subito la rimozione della situazione di pericolo, non potendo l’inerzia di questi ultimi gravare solamente sui ricorrenti, quali cittadini terzi, coinvolti in una situazione di rischio ambientale imputabile ad altri soggetti.
Peraltro il Tar premette che “è nei poteri del Comune…“, come richiesto fortemente dal Consiglio della IV Circoscrizione con le delibere n° 2 e n° 5/2013, “…una volta emessa apposita ordinanza contingibile ed urgente di eliminazione del pericolo a carico dei proprietari dell’immobile provvedere direttamente in danno di questi ultimi”.
Il Consiglio ritiene quindi fondamentale che l’Amministrazione predisponga nell’immediato il provvedimento di demolizione del fabbricato ed intervenga in danno dei proprietari.