Raccolta porta a porta, cambiano le regole per il censimento dei condomini

Raccolta porta a porta, cambiano le regole per il censimento dei condomini

Francesca Stornante

Raccolta porta a porta, cambiano le regole per il censimento dei condomini

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venerdì 12 Luglio 2019 - 10:48

Avviso importante per gli amministratori di condominio: il censimento adesso è solo online. Ecco come

Mentre in questo inizio di estate la città ancora una volta si è ritrovata sporca, sull’altro fronte MessinaServizi continua la strada verso il porta a porta.

Procede la consegna dei kit nell’area sud iniziata poche settimane fa, ma sono in arrivo delle novità che riguardano i condomini. Anzi, soprattutto gli amministratori di condominio.

Continua il censimento dei condomini di Messina per l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta e per la successiva consegna dei contenitori. MessinaServizi però ha istituito una procedura semplificata con la quale i capo condomini dovranno inoltrare i dati dei condomini da loro amministrati. L’unico modo per inserire le informazioni è farlo direttamente sul sito www.messinaservizibenecomune.it. in modo semplice e veloce registrandosi ed inserendo le sole informazioni richieste.

Tutte le altre modalità non verranno prese in considerazione. Messinaservizi farà pervenire poi via mail ai singoli amministratori una ricevuta. Coloro che hanno già presentato i dati in modo tradizionale, attraverso documentazione cartacea, non dovranno più ripresentarli.

Chiediamo agli amministratori dei condomini – scrive il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo– massima collaborazione per raggiungere l’obiettivo comune di avere una città più pulita e ordinata con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta. Sarebbe auspicabile dunque, che con celerità, provvedano all’inserimento on line dei dati. Senza portarli più nella sede di Messinaservizi o inviandoli via pec, aiutandoci così a completare il censimento prima possibile in modo più veloce”.

2 commenti

  1. Da amministratore di condominio e avvocato, mi preme precisare quanto segue.
    Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione, in virtù dell’art. art. 43 del D.P.R. 445/2000.
    Altresì, l’articolo 50 del D. Lgs 82/2005 prevede che qualunque dato trattato da una P.A. è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, e che l’articolo 59 precisa che nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la banca dati catastale gestita dal Territorio (incorporata dal 1° dicembre 2012 nell’agenzia delle Entrate).
    Il tema della fruibilità e della gratuità dei dati è stato affrontato molteplici volte dal legislatore, e da ultimo anche in fatto di Tares, laddove l’articolo 14 del DL 201/2011 (L. 22.12.2011, n. 214) prevede al comma 37 che i Comuni possano richiedere dati e notizie a uffici pubblici oppure a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti.
    La conclusione di quanto sin’ora esposto è che, i dati e le informazioni per come richiesti dal Comune di Messina – Ufficio Tributi, non possono essere richiesti al condomino o all’amministratore di condominio, né diversamente imposti, difettando l’esistenza di una norma giuridica di segno opposto, di rango superiore a quelle sopra citate.
    Tanto si doveva per dovere di cronaca.
    Avv. Gianluca Perrone

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    1. Santi Calapristi 15 Luglio 2019 12:32

      Aggiungo che il sito web in cui comunicare i dati non del condominio non è crittografato e ciò espone a rischio i dati sensibili inseriti.

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