L'ordinanza varrà dal 21 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie l’uso di petardi, fuochi di vario genere, soprattutto la notte di Capodanno, è molto comune. Pericolosi e spesso causa di gravi lesioni, sono stati vietati con un’ordinanza emanata dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.
Ordinanza valida per tutte le feste
Il divieto entrerà in vigore a partire dalle ore 12.00 del 21 dicembre 2020 e sino alle ore 7.00 del 7 gennaio 2021:
-Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.
-Il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici:
aree a verde e parchi pubblici;
Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno;
Corso Vittorio Emanuele III;
Lungomare Falcomatà;
Corso Garibaldi;
Piazza Duomo;
Piazza Italia;
Piazza Castello;
Piazza De Nava;
Piazza Camagna;
Piazza San Giorgio;
Piazza Genoese;
Piazza Garibaldi;
Piazza Indipendenza.
-Il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.
-L’intensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza.
Pericolosi non solo per l’uomo
L’ordinanza specifica: “a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d’affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l’ambiente e le persone che li circondano.I fuochi d’artificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini. In conseguenza delle suddette pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale. É ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio. I suddetti prodotti vengono, peraltro, talvolta utilizzati per il compimento di atti illeciti e/o azioni criminose che possono essere agevolate dal frastuono provocato dai petardi”.
Acquistare artifici pirotecnici con marcatura CE
Nell’ordinanza si raccomanda i cittadini di: “acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti;
- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge, ossia, oltre alla marcatura CE, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente), una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso e l’indicazione delle limitazioni alla vendita in relazione all’età dell’acquirente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 58/2010 (la “Cat.1” (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la “Cat. 2” (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18), avvisandosi che i prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per l’ambiente circostante;
- di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- agli esercenti l’osservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché l’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge”.