Redazionale
La professione dell’ingegnere, attività intellettuale a carattere tecnico scientifico, richiede una connotazione precisa che intreccia competenze, creatività e responsabilità. Impegnato nella progettazione, realizzazione, gestione e supervisione di opere e servizi di interesse pubblico, l’ingegnere è personalmente responsabile dell’attività svolta e deve rispondere dei danni, che può causare al committente o a terzi in caso di errori, omissioni, responsabilità civile o condotta inappropriata. Interessante tutela è quella offerta dalla polizza RC professionale per ingegneri, con sottoscrizione obbligatoria prevista per legge.
Il professionista deve rispondere dei danni causati a chi gli ha commissionato il lavoro, o a terzi
Chiamati a occuparsi di progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi di interesse pubblico, con grande attenzione ad ambiente e società, gli ingegneri svolgono una professione intellettuale a carattere prettamente tecnico scientifico.
Fra i requisiti, attraverso i quali un ingegnere opera, non possono mancare la competenza, la creatività e l’ingegno, da sviluppare con assoluta responsabilità.
Ma, di fatto, quali sono le responsabilità che gravano su questo professionista durante l’esecuzione del lavoro?
Un ingegnere è responsabile dell’attività svolta, indipendentemente dal tipo di incarico che ha ricevuto e dalla mansione, che lo può vedere svolgere il ruolo di progettista, collaudatore, consulente, supervisore, direttore dei lavori e altro ancora. In ogni caso, in fatto di responsabilità, il professionista deve rispondere dei danni causati con azioni od omissione colposa a chi gli ha commissionato il lavoro, o a terzi.
La responsabilità che l’ingegnere ha nei confronti del committente è di natura espressamente contrattuale. Attraverso la sottoscrizione di un contratto l’ingegnere si assume specifiche incombenze, per questo è tenuto a eseguire l’incarico con diligenza, ovvero con perizia e con la competenza che richiede la natura dell’attività svolta.
Regolamentata dalla legge, la professione è disciplinata da un ordine professionale che supervisiona il comportamento degli iscritti, e valuta i casi di violazione degli obblighi e i comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico.
Quali rischi corre l’ingegnere, obbligato per legge a sottoscrivere una polizza RC professionale
Una professione come quella dell’ingegnere è soggetta a tutta una serie di rischi a partire da quelli professionali, per poi estendersi a quelli sociali ed economici, alle minacce che coinvolgono il rapporto con le altre professioni e, sempre più spesso, ai rischi legati al cambiamento del sistema e alla rivoluzione delle dinamiche sociali.
I rischi più comuni, per i quali tutelarsi con la sottoscrizione obbligatoria di una polizza RC professionale studiata sulla base delle necessità specifiche degli ingegneri, sono sicuramente quelli legati alla responsabilità professionale. Rischi che l’ingegnere corre nel caso non rispetti le norme di sicurezza e le regole tecniche, regole e norme da applicarsi necessariamente al tipo di attività, per evitare danni a persone e cose altrui. In caso di danni provocati a terzi, in seguito a un’azione od omissione colposa, l’ingegnere è necessariamente tenuto a risarcire il danneggiato.
La responsabilità del professionista può essere esclusa, o comunque contenuta, laddove il danno risulti essere la diretta conseguenza di eventi di forza maggiore, o di colpe da attribuire alla vittima.
Gli errori commessi nell’esercizio della professione possono portare a conseguenze potenzialmente dannose, con implicazioni legali e finanziarie.
L’importanza di una polizza professionale RC specifica per gli ingegneri
Scegliendo di tutelarsi con la sottoscrizione di una polizza RC professionale, l’ingegnere non soltanto risponde a un dovere di legge ma, soprattutto, protegge il suo ruolo come persona e professionista, esercitando con il massimo grado di tranquillità.
Una professione come quella dell’ingegnere può essere piuttosto complessa. Dover affrontare una miriade di aspetti tecnici, e prendere una serie di decisioni che possono pesare sulla sicurezza e l’integrità strutturale, può non essere così facile. Un semplice errore, o una svista, possono provocare danni ragguardevoli, seguiti da ingenti richieste di risarcimento. Ecco perché l’assicurazione professionale entra in gioco, garantendo un’utile protezione, con copertura delle richieste risarcitorie e tutela legale, entro i limiti del massimale previsto all’atto della stipula della polizza.
La RC professionale copre l’assicurato dai danni conseguenti allo svolgimento di attività come quelle rivolte alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori, alla definizione dei vincoli urbanistici.
Fra i danni coperti sono compresi:
- I danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente individuati (escluse le opere progettate e/o dirette);
- I danni sofferti dalle opere progettate e/o dirette e derivanti dalla loro rovina totale o parziale.
L’assicuratore ha inoltre un obbligo di risarcimento anche laddove l’assicurato sia tenuto a pagare per errori commessi dai suoi dipendenti nello svolgimento delle mansioni affidate.
Grazie alla polizza, con una spesa contenuta, un ingegnere può tutelare se stesso e la famiglia da conseguenze catastrofiche, garantendo a sé e ai suoi cari, la stabilità economica.
La RC professionale ingegneri consente di optare per un massimale compreso fra i 250mila e i 2 milioni di euro, a salvaguardia di un singolo ingegnere o di uno studio professionale.
Oltre alle coperture per danni causati da errori, omissioni o negligenze commesse, la polizza può contenere tutta una serie di garanzie aggiuntive come il cyber risk, e la copertura RC Certificazione Energetica.