Ance Sicilia ha fatto ricorso all’autorità di vigilanza che bloccato il procedere dei comuni e ha stabilito che non è ammissibile il criterio di co-marketing nell’aggiudicazione dei lavori mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa
L’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ha considerato illegittime le gare di appalto bandite da due comuni della provincia di Messina per lavori di riqualificazione urbana e artistica. A finire nel mirino dell’Ance Sicilia – promotrice del ricorso accolto – i comuni jonici di Alì e Forza D’Agro.
L’Authority ha bocciato la prassi utilizzata: non è ammissibile il criterio di valutazione dell’offerta relativo al co-marketing nelle procedure di affidamento di lavori mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il co-marketing in poche parole prevede l’installazione di spazi pubblicitari per promuovere le opere oggetto dell’appalto. La procedura è la seguente: i comuni scelgono l’impresa a cui appaltare i lavori tramite – abbiamo detto – l’offerta economicamente più vantaggiosa, procedura già penalizzante per le ditte. Per selezionare l’impresa migliore, poi, alle offerte al ribasso viene attribuito un punteggio minimo mentre alle offerte al rialzo sull’importo da versare ai comuni per il co-marketing viene attribuito un punteggio molto più alto. Morale della favola: i comuni ci guadagnavo, anche se le pubblicità non vengono installate, le ditte sono penalizzate da un criterio non ammissibile, il tutto a discapito dell’opera da realizzare.
I lavori per il comune di Alì riguardano la riqualificazione urbana delle aree limitrofe alla Chiesa di Santa Maria mentre per Forza D’Agrò la riqualificazione riguarda la strada panoramica Viale delle Rimembranze. La procedura di co-marketing non è contemplata perché il fine dei lavori è di migliorare la fruibilità delle opere, non di promuoverle commercialmente.
L’Autorità di vigilanza, entrando nel merito dell’appalto, non solo ha ritenuto inammissibile questo discriminante criterio di attribuzione dei punti, ma ha aggiunto che “non è dato evincere alcuna specifica attinenza tra il criterio in esame e le caratteristiche dell’appalto” e che “la semplice ricorrenza del profilo di interesse pubblico, espressamente riconnesso al valore culturale degli spazi interessati dai lavori, non è tale da giustificare l’inserimento del contestato criterio di valutazione dell’offerta appunto perché non attinente alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto”.
Adesso Alì e Forza D’Agrò dovranno riformulare il bando. Mentre per il comune tirrenico di Gualtieri Sicaminò – anch’esso nell’occhio del ciclone Anci per aver proceduto con la prassi illegittima – dovrà sospendere i lavori già in fase di aggiudicazione definitiva per il recupero urbano del rione Misericordia.
(Giusy Briguglio)