Lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale è stato prorogato fino al 20 ottobre 2023
CATANZARO – Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha emesso un’ordinanza con cui dichiara lo “stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 20 ottobre 2023“. Occhiuto ricorda che “nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2023 il periodo di svolgimento delle attività di antincendio boschivo è ricompreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre”.“l’attuale andamento climatico presenta temperature particolarmente elevate, superiori alla media stagionale che, unitamente all’assenza di precipitazioni metereologiche, hanno determinato condizioni particolarmente favorevoli all’innesco ed alla propagazione di incendi, con gravi ripercussioni sul territorio”.
“Atteso che le evidenziate condizioni climatiche impongono l’adozione di idonee misure per una più efficace azione di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità e per l’ambiente, a salvaguardia dell’intero territorio regionale”, è scritto nell’ordinanza, il presidente della Regione “dichiara lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 20 ottobre 2023”.
L’ordinanza prevede il divieto di:
– accendere fuochi all’aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
– di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati;
– inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca;
E’ altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità:
– accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
– l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di
lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;
– l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
– nel periodo di massima pericolosità fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li
attraversano.
– E’ consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il
controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento;
– Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l’allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile 800.496.496 o dei Vigili del Fuoco o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Amministrazione Provinciale).
– Il proprietario del terreno sul quale è in atto l’incendio è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di
circoscrizione, spegnimento e bonifica.
– Spento l’incendio, l’area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte a eliminare ogni focolaio residuo.
La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i. e dall’art. 12 della L.R. n. 51/2017 nonché quelle penali previste dalla normativa vigente.