Signorino: "Il piano di riequilibrio può essere portato a vent'anni"

Signorino: “Il piano di riequilibrio può essere portato a vent’anni”

Signorino: “Il piano di riequilibrio può essere portato a vent’anni”

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mercoledì 11 Luglio 2018 - 04:52

Il sindaco Cateno De Luca ha avanzato un quesito al ministero, l'ex assessore anticipa la sua versione

"Il comma 5 dell’art. 243-bis del Testo Unico degli Enti Locali definisce durata massima dei piani di riequilibrio e facoltà di rimodulazione per le nuove amministrazioni. La norma prevede: a) che il piano di riequilibrio abbia una durata compresa tra quattro e venti anni; b) che qualora non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti in merito al piano adottato dall’Ente locale, una amministrazione di nuovo insediamento ha facoltà di rimodulare il piano entro i sessanta giorni seguenti la relazione di inizio mandato. Il comma 5-bis definisce i criteri attraverso cui calcolare la durata massima del piano di riequilibrio. E' determinata sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato. Se il rapporto passività/impieghi è superiore al 100 % la durata massima è di vent'anni".

Lo dice l'ex assessore Guido Signorino, dopo che il sindaco Cateno De Luca ha avanzato un quesito al Ministero sul tema.

"L’estensione della durata massima dei piani di riequilibrio pluriennali – prosegue – trova la sua ratio nella volontà del legislatore di favorire il percorso del riequilibrio pluriennale degli Enti Locali (ove ciò appaia tecnicamente praticabile). Le amministrazioni locali insediatesi dopo il 1 gennaio 2018 e che aderissero alla procedura sarebbero tenute a formulare piani di durata massima compresa tra i quattro e i venti anni. Non avrebbe coerenza con l’evoluzione dinamica del contesto normativo discriminare le amministrazioni che, insediatesi dopo quella data, dovrebbero invece rimodulare piani non potendone modificare la durata temporale. Al più potrebbe ipotizzarsi un prudenziale rispetto del vincolo (in realtà non presente nel “nuovo” articolo 243-bis) del mantenimento dei tempi di pagamento dei creditori, come previsto dal comma 888 della L. 205/2017; non avrebbe invece coerenza logica l’imposizione di un vincolo non esplicitamente previsto dalla normativa e chiaramente contraddittorio con l’indirizzo evidente dalle scelte del legislatore".

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