Palazzo Zanca non ottempera ai dettami del decreto sul federalismo fiscale, e non pubblica il "resoconto" dei cinque anni trascorsi. Ecco cosa è successo. E perchè.
E’ un obbligo in ottemperanza alle nuove norme sul federalismo fiscale, il comune di Messina avrebbe dovuto provvedere da tempo, ma non si capisce chi debba presentarla. Né come. E’ la relazione di fine mandato, la "pagella" che il comune di Messina avrebbe dovuto preparare per presentarla ai cittadini, di cui parla il decreto legge 174, che obbliga le amministrazioni comunali, prima della scadenza del mandato, a relazionare su quanto fatto (o non fatto) nei quattro anni e mezzo precedenti, "consuntivo" all’esperienza amministrativa che poi andrà pubblicato sul sito del comune in maniera che gli elettori possano rendersi conto della bontà o meno dell’amministrazione. Il comune di Messina, ad oggi, però, non ha fatto nulla di tutto questo.
A norma di legge, avrebbe dovuto essere il commissario straordinario a redigerla e sottoscriverla (col contributo di "subrelazioni" da parte di segretario e ragioniere generale), in quanto di fatto “amministrazione comunale” coi poteri di Giunta e sindaco, ma non dovrebbe sottrarsi nemmeno l’ex sindaco Giuseppe Buzzanca e la sua giunta, che hanno governato Messina per quattro anni e qualche mese.
Secondo il decreto 174, entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del sindaco, la relazione dovrà essere trasmessa alla Corte dei conti, e sono previste sanzioni in caso di mancata redazione o di pubblicazione sul sito internet dell'ente. Sindaco e dirigenti responsabili, subiranno la riduzione alla metà, dell'indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi precedenti al “ritardo”. I primi cittadini, inoltre, dovranno mettere in chiaro le motivazioni dell'omessa pubblicazione.
A una settimana appena dalla proclamazione del nuovo sindaco, però, gli uffici sono ancora al lavoro. Il segretario generale Santi Alligo ed il ragioniere Nando Coglitore per le parti amministrative e contabili di competenza, dovranno sottoporre al commissario le loro relazioni, e Luigi Croce dovrà firmarle e pubblicarle, in ritardo rispetto a quanto previsto per legge.
Perché fino ad oggi non si è ottemperato? Perché il ministero dell’Interno avrebbe dovuto proporre una bozza di relazione (di 63 pagine) quale modello da compilare, ma il documento è stato approvato solo una settimana fa. Quindi, al momento, niente relazione. Una situazione in cui si sono trovati parecchi enti locali. Molti altri, invece, la relazione di fine mandato l’hanno pubblicata e messa su internet. Come legge prescrive.
Domandatelo a Federica Sciarelli.
Giuseppe Vallèra.
Poveretti, che cosa avrebbero potuto scrivere?
Questo è l’articolo 4:
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f ) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale
Ed in caso di inadempimento?
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale
dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al
responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con
riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli
emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione,
motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.
Ma al Comune di Messina sapevano che c’era questo adempimento, il cui termine ultimo era prima dei 90 giorni dalla scadenza del mandato?
Possibile che fra tutti quei consiglieri comunali non ce n’era nessuno che era a conoscenza dell’adempimento? o forse erano troppo impegnati con la campagna elettorale?
La relazione di fine mandato è stata prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, modificato dall’art. 1 bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012
La relazione di fine mandato va redatta dal Responsabile del servizio finanziario e/o dal Segretario Generale, sottoscritta dal Sindaco (Commissario Straordinario) non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’Organo di revisione dell’Ente e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto da Rappresentanti ministeriali e degli Enti Locali. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e trasmessa, entro dieci giorni, alla Corte dei Conti.
La relazione deve contenere: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale del Comune ( Evoluzione equilibri di parte capitale e di parte corrente nel quinquennio; evoluzione storica degli indicatori finanziari ed economici generali; evoluzione della consistenza patrimoniale; evoluzione del risultato di amministrazione; evoluzione del fondo cassa); e) situazione delle Società ed Enti partecipati; f) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard; g) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.
In caso di inadempimento, il Sindaco è obbligato a darne conto sul sito istituzionale dell’Ente spiegando le motivazioni dell’omissione, ed è soggetto ad una sanzione pecuniaria consistente nel dimezzamento dell’indennità dei tre mesi successivi, cui possono soggiacere anche il Responsabile finanziario e/o il Segretario: se non hanno predisposto la relazione, questi subiranno il dimezzamento dei propri “emolumenti”(quindi qualsiasi compenso ricevuto) per tre mensilità.
Novità di importanza fondamentale è la disposizione dell’art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011
Che ha introdotto la “relazione di inizio mandato”, che anche in questo caso deve essere predisposta dal Responsabile finanziario e/o dal Segretario: in sostanza è una fotografia della situazione finanziaria dell’Ente che la nuova amministrazione si prende in carico e che il Sindaco deve sottoscrivere entro 90 gg.