Secondo quanto sostenuto dall’avvocato dell’organizzazione sindacale, Giacomo Calderonio, Ruggeri avrebbe assunto «atteggiamenti discriminatori» contro i lavoratori iscritti alla sigla sindacale. Nel mirino della Fp Cgil, turnazioni e straordinari
Tempi duri, sotto il profilo giudiziario, per il commissario liquidatore dell’Ato3, Antonio Ruggeri. Dopo l’esposto presentato alla Procura della Repubblica per l’utilizzo dell’auto di servizio della società d’ambito che ha determinato l’iscrizione del perito industriale nel registro degli indagati con l’accusa di peculato, ad essere chiamato in causa è il Tribunale del lavoro. Questa mattina, infatti, l’avvocato dalla Funzione Pubblica della Cgil, Giacomo Calderonio, ha depositato ricorso ai sensi dell’art 28 della legge 300/1970, (Statuto dei Lavoratori), con cui si chiede in primis di “accertare e quindi dichiarare antisindacali, ex art.28 L300/70 il comportamento del Commissario liquidatore” . L’accusa mossa al dirigente della società d’ambito non si rifa però solo a “comportamenti”, ma riguarderebbe una serie di episodi che nella documentazione presentata dall’avv. Calderonio vengono elencati e spiegati in modo preciso, con nomi e cognomi di quanti, loro malgrado, sono i diretti interessati.
LA PREMESSA
Questa la premessa illustrata dal legale dell’organizzazione sindacale: “Si premette che la FP CGIL di Messina è l'organizzazione maggiormente rappresentativa dei lavoratori dell'Ato Me3 tra le OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria (Federambiente – Igiene Ambientale), contando ben 15 iscritti su un totale di 54 dipendenti. Svolge giornalmente l'attività di mediazione che trova fondamento e regolamentazione nell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana e nelle leggi vigenti. Ormai da diverso tempo – si legge nel ricorso – la FP CGIL incontra notevoli difficoltà a operare presso l'ente resistente a causa dell'immotivato comportamento del Commissario Liquidatore, comportamento che appare mirato ad indebolire l'O.S. medesima. Tale avversione si manifesta in diversi atti denigratori dell'organizzazione, in atti che hanno il fine di colpire i lavoratori aderenti e, più in generale, in atti che appaiano avere il solo fine di non consentire l'esercizio dell'attività sindacale. Per meglio comprendere quanto detto – continua il legale – è opportuno specificare i comportamenti cui si fa riferimento.
I CASI
Secondo quanto affermato dal legale della sigla sindacale, dunque, Ruggeri avrebbe assunto nei mesi comportamenti evidentemente ostici nei confronti dei tesserati Cgil, manifestatisi in particolari espressioni verbali: “Tali espressioni – si legge nel documento inoltrato al Tribunale del lavoro – spesso molto colorite e affermate con enfasi, sono state pronunciate dinanzi a diversi dipendenti, che sono stati successivamente bonariamente invitati a preferire un'altra associazione sindacale o comunque a revocare l'adesione. Tale comportamento, come è comprensibile, crea notevole danno di immagine e indebolisce l'attività sindacale dell'organizzazione ricorrente, poiché i lavoratori coltivano una diffidenza che rende difficile operare”. Il sindacato denuncia inoltre comportamenti considerati discutibili anche rispetto all’organizzazione del lavoro: “I lavoratori aderenti all'O.S. ricorrente sono stati più volte oggetto di atteggiamenti punitivi, quali trasferimenti interaziendali immotivati e repentini, spesso spostandoli da luoghi ove svolgevano egregiamente, a detta di tutti, le proprie mansioni per essere adibiti ad uffici ove il lavoro appartiene ad inquadramenti professionali inferiori”. Vengono dunque elencati una serie di esempi di lavoratori che a detta del legale Calderonio sono stati oggetto di trasferimenti immotivati, come il caso della responsabile RSA CGIL, la signora Anna David, demansionata con ordine di servizio del 10/9/2008 e trasferita dall’area amministrativa all’area tecnica, in qualità di collaboratrice amministrativa (III° Livello), con mansioni inferiori rispetto a quelle alla stessa riconosciute per contratto, in violazione delle esplicite norme di legge che regolano la disciplina del rapporto di lavoro e, segnatamente, dell’art. 2103 del codice civile, nonché dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, che espressamente vietano, nei rispettivi ambiti di applicazione, il demansionamento del lavoratore. A questo si aggiunge il caso del sig. Mario Barresi, “trasferito all’Isola Ecologica di Gravitelli con ordine di servizio del 19 luglio 2011, poi revocato, e trasferito il 16 gennaio 2012, all’area tecnica a collaborare con l’ing. Alberti, malgrado avesse svolto sin dalla data di assunzione le funzioni di responsabile dell’Ufficio Personale (Area amministrativa). E poi ancora il trasferimento del dipendente Pinzone Antongiulio, “migrato” “con provvedimento immotivato e ingiustificato, dagli uffici amministrativi della sede legale, dove si occupava del protocollo, all’isola ecologica di Gravitelli”. Ma particolare, a detta del sindacato, il caso di alcuni dei sorveglianti, quelli aderenti alla O.S. ricorrente, costretti a turnazioni anomale a beneficio di altri sorveglianti; a questi è stato espressamente ricordato che la prestazione va resa presso il luogo indicato dal datore di lavoro e non presso la sede dell’A.T.O. ME 3. Tra questi il sig. Dardanelli “spesso applicato a servizio pomeridiano, malgrado abbia manifestato al Commissario Liquidatore la difficoltà a prestare servizio di pomeriggio per problemi familiari. Altri sorveglianti si sono offerti per agevolare il collega – si legge nel ricorso – a svolgere il turno pomeridiano ma il commissario liquidatore non ha modificato i turni senza giustificato motivo. Anche tali comportamenti sono discriminatori”.
LO STRAORDINARIO
Ma nel mirino del sindacato non finiscono solo le turnazioni considerate dalla FP CGIL “anomale”. A queste, infatti, si aggiunge la questione straordinario: “Il Commissario Liquidatore – si legge nella documentazione inoltrata al Tribunale del lavoro – ha prodotto qualche tempo addietro una disposizione, prot.6812 del 12/08/2010, con la quale comunicava che dal giorno 01/08/2010 le prestazioni lavorative straordinarie non sarebbero state retribuite, poiché la resistente è stata posta in liquidazione. Da quella data la FP C.G.I.L., avendo ricevuto diverse lamentele, avviò un monitoraggio delle ore di straordinario e avanzò diverse richieste di comunicazione del numero delle ore di lavoro straordinario, feriale e festivo svolto nell'anno 2009/2010/2011, dei criteri di assegnazione, del numero delle trasferte effettuate, dell'articolazione dell'orario di lavoro con riferimento dei rientri pomeridiani, dell'assegnazione di indennità di risultato o gratifiche ad personam per alcuni dipendenti”. Il sindacato che dichiara di aver più volte chiesto delucidazione sul fronte dello straordinario, (in ultimo nella riunione dello scorso 17 febbraio), pretende dunque dei chiarimenti.
LA VIDEO-SORVEGLIANZA
Ultimo aspetto su cui il sindacato intende far luce attiene invece la sistema di video-sorveglianza: «In data 09/07/2009 l'allora Presidente dell'A.T.O. ME 3 comunicò la riattivazione del sistema di videosorveglianza all'interno della sede legale e l'allora R.L.S. rispose chiedendo se avesse rispettato le procedure prevista dall'art.4 della L.300/70. Tale nota non è stata riscontrata e da quella data non si è al corrente se il sistema di videosorveglianza sia attivo o meno».
LE RICHIESTE
Corposa la documentazione fornita dal sindacato che, come detto, facendo ricorso a quanto previsto dall’art 28 della legge 300/1970, avanza le seguenti richieste: 1) Accertare e dichiarare antisindacali e dunque perseguibili ex art.28 L.30/70 s.m.i. il comportamento tenuto, sopra narrato, dal Commissario Liquidatore dell'A.T.O. ME 3; 2)Ordinare al Commissario Liquidatore dell'A.T.O. ME 3, con decreto immediatamente esecutivo, la cessazione dei comportamenti antisindacali e la rimozione di tutti gli effetti prodotti; 3) Contestualmente ordinare al Commissario Liquidatore dell'A.T.O. ME 3 di fornire l'informativa richiesta dalla O.S. ricorrente in ordine al lavoro straordinario e di procedere alla contrattazione sui punti indicati in narrativa; 4) Ove risultassero presenti nella sede dell'ente un sistema di video sorveglianza attivo non conforme alle disposizioni di cui al'art. 4 L.300/70 ordinarne l'immediata rimozione o, comunque, la sistemazione in conformità alle disposizioni vigenti; 5) Condannare il Commissario Liquidatore dell'A.T.O. ME 3, anche in considerazione delle gravi ed ininterrotte limitazioni dell’attività sindacale e della sollevata “recidiva” dei comportamenti illegittimi all’uopo tenuti dagli organi del medesimo ente, a rifondere all'organizzazione sindacale spese e compensi legali; 6) Disporre, ove ritenuto opportuno, l’acquisizione degli atti indicati nell'indice del fascicolo di produzione. Si chiede sin da adesso, ove ritenuto opportuno, l'audizione di testimoni sui fatti oggetto di causa, ed in particolare sul capitolato. (ELENA DE PASQUALE)
È stolto colui che si ostina ad occupare un posto che sa di non meritare. Vattene a casa che la città ci guadagna. Sei inadeguato come tanti. Amara quella terra che ha bisogno di eroi!!! Serva Messina, nave senza nocchiere in gran tempesta…
il ricorso in oggetto presentato dalla Federazione Pubblica CGIL di Messina,
fa seguito ad un lungo ed estenuante confronto a distanza con lo stesso Antonio Ruggeri,già Presidente dell’ATO Me 3 spa ed ora, liquidatore dello stesso Ente,il quale ha disertato anche un incontro convocato dall’UfficioProvinciale del Lavoro.
Antonio Ruggeri che aldilà di ogni riferimento sulle colorite e personalissime espressioni verbali,tipiche del personaggio,…ognuno esprime quello che può…,ha dimostrato sempre un’avversione preconcetta verso il confronto sindacale e democratico, e per ogni istanza che venisse dalla cgil in particolare.Il suo atteggiamento,è stato sempre e comunque autoreferenziale,discriminatorio e lesivo della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici,dipendenti dall’ATO ME 3,anche se non iscritti alla CGIL.
Antonio Cattino, Rappresentante Sindacale FP cgil – presso ATO ME 3 spa.