Scuola, sentenza a Messina contro ordinanza Miur che reintroduce abilitazione

Scuola, sentenza a Messina contro ordinanza Miur che reintroduce abilitazione

Alessandra Serio

Scuola, sentenza a Messina contro ordinanza Miur che reintroduce abilitazione

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lunedì 28 Dicembre 2020 - 11:26

Una sentenza del giudice del Lavoro di Messina supera ordinanza del Miur che aveva reintrodotto l'abilitazione per accedere alle graduatorie e i concorsi nella scuola

Il Tribunale del Lavoro di Messina, con ordinanza del 21/12/2020, ha accolto il ricorso di una insegnante per ottenere l’inserimento in prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sulla base del possesso del titolo di laurea e di 24 crediti formativi universitari, ritenuto complessivamente titolo abilitante.

L’ordinanza è particolarmente importante ed innovativa poiché è tra le prime sul territorio nazionale a scardinare la recente Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, che per l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze richiede invece il possesso dello specifico titolo di abilitazione all’insegnamento.

Con l’ordinanza del 21/12/2020 il Collegio della sezione Lavoro di Messina (presidente Graziella Bellino) ha ritenuto che il possesso della laurea più i 24 crediti formativi universitari rappresenti titolo abilitante all’insegnamento, ai fini delle suddette graduatorie.

avvocato Gaetano Mercadante
avvocato Gaetano Mercadante

Infatti il il D.Lgs. 59/2017, sulla scorta della legge-delega (L. 107/2015) che continuava a richiedere l’abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ha posto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi e tra i titoli di accesso è stata eliminata totalmente l’abilitazione, che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” o del conseguimento dei “24 CFU”.

In altri termini, in base a tale decreto legislativo non è più previsto il conseguimento dell’abilitazione per partecipare al concorso successivo. Cioè per il reclutamento dei docenti mediante concorsi il legislatore ha sostituito il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono appunto l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

La recentissima ordinanza del Tribunale del lavoro di Messina ha quindi ritenuto “paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati – per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza”.

E continua ritenendo che “appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”.

La novità rilevante, anche e soprattutto rispetto alla precedente ordinanza di un anno fa dello stesso Tribunale, è che al tempo non era stata ancora emessa la Ministero l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, che richiedeva l’abilitazione ed aveva riportato indietro la questione. Il Giudice del Lavoro di Messina, invece, ha stabilito implicitamente che tale ordinanza va in quella parte disapplicata.

Ovviamente, il provvedimento del Tribunale vale solo per la parte ricorrente, assistita dagli avvocati Gaetano Mercadante e Massimo Cambria, che avrà diritto all’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ma non per altri, a meno che il Ministero non modifichi la propria ordinanza di luglio scorso.

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