Il disegno di legge sulle Città Metropolitane è aperto alle modifiche e alle segnalazioni. Dopo le polemiche seguite alla sua trasmissione in Aula è il governatore a tirare il freno. Intanto continuiamo a conoscere nel dettaglio cosa prevede la norma. Oggi è la volta dei Titoli dal II al IV.
Il governatore frena sulle Città metropolitane e dopo le critiche piovute sul Ddl trasmesso all’Ars per il voto Crocetta oggi in sede di capigruppo ha comunicato che “si tratta di una bozza che può essere modificata e approfondita tenendo conto di tutte le segnalazioni”. Dichiarazioni che fanno capire come ci sia una sostanziale marcia indietro. Intanto continuiamo ad esaminare nei dettagli il Ddl sulle Città metropolitane. Ieri abbiamo visto il percorso istitutivo e la fase transitoria (vedi articolo allegato), oggi conosciamo meglio le funzioni e i compiti delle tre Città metropolitane Palermo, Catania e Messina, Titoli II-III-IV della legge.
Le Città Metropolitane avranno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, impositiva e finanziaria. Sarà lo Statuto, adottato durante le fasi transitorie, a stabilire le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, lo stemma e il gonfalone della Città. Lo statuto disciplina le forme dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l’iniziativa popolare di deliberazioni.
Spettano alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti amministrativi nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, della pianificazione territoriale ed urbana e delle reti infrastrutturali, dell’assetto del territorio, della mobilità e viabilità, della sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, della gestione e organizzazione dei servizi pubblici, della programmazione e dello sviluppo economico e sociale. Sono inoltre attribuite le funzioni proprie delle province abolite e le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dei Municipi metropolitani.
Le Città metropolitane predispongono e adottano il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e le scelte strategiche di sviluppo con la finalità di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale nonché l'identità culturale. In particolare indica: le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione; la localizzazione dei servizi e delle attività di livello metropolitano; la localizzazione delle maggiori infrastrutture, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti; le linee di intervento per la sistemazione idrica ed in genere per il consolidamento del suolo; le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali ed in genere le aree di tutela ambientale, ecologica e paesaggistica. Sono attribuite le funzioni amministrative relative alle attività produttive; il commercio, l’artigianato; l’istruzione,l’edilizia scolastica,la cultura; l’agricoltura; le politiche sociali; la gestione integrata dei rifiuti; la gestione integrata del servizio idrico; i lavori pubblici e le infrastrutture; la mobilità, la viabilità e i trasporti; la pianificazione urbana, le politiche edilizie, la protezione civile; il turismo, lo sport e lo spettacolo; la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
Alla Città metropolitana sono attribuiti i trasferimenti, i tributi e le tariffe spettanti ai Comuni soppressi, nonché quelli attribuiti alla Provincia Regionale.
TITOLO III gli organi di governo
Sono organi della Città Metropolitana: il sindaco, la giunta metropolitana, il consiglio metropolitano, e la conferenza metropolitana. La durata in carica del sindaco e del consiglio metropolitano è fissata in cinque anni. Il sindaco è eletto con sistema maggioritario a doppio turno dai cittadini iscritti nelle liste elettorali della Città metropolitana. Previste due schede, una per il sindaco ed una per il consigliere metropolitano. Esercita tutte le funzioni che le leggi attribuiscono ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle province.
La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco ed è composta dal Sindaco, dal vicesindaco e da un numero di assessori che non deve essere superiore a 9. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.
Il consiglio metropolitano è composto da 35 consiglieri, eletti contestualmente al sindaco, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio esterna a quello del comune capoluogo. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche della giunta. Può disporre lo svolgimento di indagini amministrative sull’attività dell’amministrazione o su questioni di interesse locale. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti: approva lo statuto e i regolamenti; approva il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;approva il bilancio annuale e pluriennale; effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio approva i piani territoriali ed urbanistici; approva le convenzioni con gli altri enti territoriali; approva l’istituzione e la modifica dei Municipi metropolitani; approva l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; elegge i revisori dei conti; si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti
La conferenza metropolitana è composta dai presidenti dei Municipi metropolitani che costituiscono la Città metropolitana. Ha il compito di garantire la partecipazione dei Municipi ai processi decisionali della Città metropolitana di loro interesse.
Elegge fra i suoi componenti il presidente e l’ufficio di presidenza. Delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti. Esprime parere vincolante: in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; sui piani territoriali ed urbanistici; sulle convenzioni con gli altri enti territoriali; sulla revisione della delimitazione territoriale e della denominazione dei Municipi, sull’istituzione di nuovi Municipi metropolitani e sulla soppressione dei Municipi esistenti. La conferenza esprime parere necessario ma non vincolante: sul programma triennale e elenco annuale dei lavori pubblici; sul bilancio annuale e pluriennale, e di rendiconto. La partecipazione alla conferenza metropolitana è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
Il consiglio metropolitano può approvare a maggioranza dei due terzi dei propri componenti una mozione di censura nei confronti del sindaco e della giunta metropolitana. Qualora la mozione di censura sia ratificata, entro sette giorni dalla sua approvazione il sindaco e la giunta decadono e il consiglio è sciolto.
La conferenza metropolitana delibera a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Lo scioglimento del consiglio metropolitano determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.
TITOLO IV Municipi metropolitani
Le Città metropolitane articolano il loro territorio in Municipi metropolitani quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dalla Città metropolitana.
I Municipi metropolitani godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto. Il consiglio metropolitano può deliberare, a maggioranza assoluta, la revisione della delimitazione territoriale e della denominazione dei Municipi metropolitani, l’istituzione di nuovi Municipi o la soppressione di quelli esistenti. Sono organi di governo dei Municipi metropolitani: il presidente e il consiglio.
Il presidente del Municipio metropolitano è eletto contestualmente al consiglio del Municipio e agli organi della Città metropolitana. Presiede il consiglio, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Municipio metropolitano. Può delegare a singoli consiglieri la cura di settori di attività di competenza. Il consiglio del Municipio metropolitano è eletto con metodo proporzionale. Si compone di 5 consiglieri, compreso il Presidente, nei Municipi fino a 15.000 abitanti e di 7 consiglieri, compreso il Presidente, in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Consiglio può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco. Spettano al Municipio le funzioni amministrative che riguardano: i servizi demografici ed elettorali; i servizi sociali; i servizi scolastici ed educativi; le attività e i servizi culturali e ricreativi, la gestione degli impianti sportivi, l’ arredo urbano, le attività relative al traffico e alla viabilità; la manutenzione delle aree verdi con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche; le iniziative, le attività e i servizi per lo sviluppo economico nei settori dell’artigianato e del commercio.
I Municipi metropolitani concorrono alla definizione del bilancio della Città metropolitana e adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e investimenti sul territorio.
Rosaria Brancato
CITTADINANZATTIVA – Coordinamento Provinciale dei Procuratori dei Cittadini – ribadisce che se c’è un appunto concreto che si può fare al Governo regionale ed alla Politica Regionale, in merito, è quello di non avere, in questi mesi, costruito e/o tentato di costruire, con una idonea, efficace e capillare informazione, il necessario consenso popolare. Ribadisce che Il Governo ed il Parlamento regionale rischiano di fare lo stesso errore che si è fatto con le Aree Metropolitane, regolate dalla legge n. 9 del 1986, rimaste, poi, sulla carta e mai attivate. Ribadisce altresì che giustamente i Sindaci e le Popolazioni dei Comuni interessati, che verranno “inglobati” nella Città Metropolitana si ribellano, in quanto è stato progettato tutto senza avere sentito le amministrazioni interessate e senza avere attivato alcuna forma di democrazia partecipativa. I Comuni interessati hanno il fondato timore della perdita della propria identità ed autonomia. Del resto, la Storia non tanto lontana ci fornisce delle testimonianze negative di accorpamenti effettuati, in base ad analoghe disposizioni di legge, che provocato la scomparsa di alcune realtà locali, come i Comuni di: Bauso (1929), Calvaruso (1929), Guidomandri (1928), Lanza (1947), Locadi (1928), Salina (1909), Santo Stefano Briga (1928), ecc… Il DDL conferisce alle Città Metropolitane delle competenze, fin’ora esercitate dalle Province e dalla Regione, come la gestione dei rifiuti, dei beni culturali, dei fondi europei e dell’edilizia popolare. La Città metropolitana ingloba e sostituisce i Comuni rientranti nel territorio della Metropoli, che diventeranno dei Municipi, perdendo così gran parte dei loro poteri e della loro autonomia. Dopo l’istituzione delle Città Metropolitane, che avverrà anche tramite consultazione referendaria, vi saà una prima fase transitoria, nella quale dovranno essere approvati Statuto, Regolamento per il decentramento e bilanci della nuova Città e delle nuove Municipalità. Successivamente, al primo turno elettorale utile successivo, si procederà alle elezioni dei nuovi organi governativi. Per quanto riguarda la Città metropolitana, essa sarà governata da un “super-potente” Sindaco metropolitano eletto direttamente dai cittadini, una Giunta metropolitana composta da un numero massimo di 9 assessori, e da un Consiglio metropolitano composto da 35 membri eletti direttamente dai cittadini. Ad essi si affiancherà la Conferenza metropolitana, composta da tutti i presidenti dei Municipi.
Per quanto riguarda invece i Municipi metropolitani, essi saranno governati da un Presidente, eletto direttamente dai cittadini; e da un Consiglio composto da 5 o 7 membri (dipende dal numero degli abitanti), eletti anch’essi dai cittadini con metodo proporzionale. Tutti gli organi rimarranno in carica 5 anni.