Rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato, che si è pronunciato sull’appello presentato da una docente vincitrice del concorso MIUR bandito nel 2012 per la classe di concorso infanzia e che non aveva avuto la possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni in quanto frattanto già assunta di ruolo nell’ambito dell’altro piano straordinario di assunzione di cui alla L.n. 107/15 (la c.d. Buona Scuola).
I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 152 del 2019, hanno accolto l’appello degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e riformato la sentenza del T.A.R. Lazio integralmente annullando in due parti distinte il Decreto Ministeriale del 2016 sulle assunzioni infanzia.
La storia del concorso delle insegnanti della scuola materna del 2012 (il primo dopo oltre un decennio), in particolare per la Regione Sicilia, ha del paradossale. Più nel dettaglio, difatti, nonostante fossero stati banditi 216 posti, in Sicilia solo 184 docenti furono assunti mentre gli altri 32 e gli ulteriori idonei, furono spediti fuori Regione. Come se non bastasse, secondo il D.M. del 2016, i docenti che frattanto avessero ottenuto il posto di ruolo per altra via avrebbero perso il diritto di assunzione nella classe di concorso infanzia, nonostante quel concorso l’avessero vinto.
Ecco perché, nonostante la ricorrente in questione risultasse tra i 216 astratti vincitori (chiaramente anche a seguito di scorrimento) non venne assunta né in Sicilia, dove aveva concorso, né presso altre Regioni. Così facendo, dunque, l'aspirante maestra d'asilo ha visto decadere la possibilità di ottenere il posto nella scuola dell’infanzia cui aspirava, mentre altri docenti, seppur con punteggi inferiori al suo, ottenevano l’ambita assunzione.
Secondo il T.A.R. del Lazio tale decisione del Ministero era corretta in quanto nell’ambito dei piani straordinari di assunzione sarebbe legittimo limitare il novero degli ammessi.
Il Consiglio di Stato, invece, ha censurato tale scelta in quanto “non è possibile ipotizzare che, in un tale contesto già fortemente regolato e preordinato ad un reclutamento speciale ed aggiuntivo rispetto a quello già delineato, residui una qualche discrezionalità in capo al MIUR nel fissare la (ri)definizione della platea dei beneficiari”.
Anche i soggetti frattanto assunti in altre classi di concorso, dunque, dovevano partecipare al piano di assunzioni straordinario infanzia del 2016 ed il D.M. è stato in questa parte definitivamente annullato.
Ma non basta.
Il nuovo concorso a cattedra del 2016, difatti, prevedendo anch’esso dei posti per infanzia in Sicilia, ha annullato la validità, ancora in corso nei termini del triennio, della graduatoria del 2012 che, invece, secondo gli Avvocati Delia e Bonetti, doveva continuare a scorrere. Come detto, invece, almeno 32 dei posti disponibili inizialmente banditi furono assegnati ai nuovi vincitori del concorso del 2016 e non, invece, a quelli del 2012 che, ancora, attendevano l’assunzione.
La sentenza del Consiglio di Stato, in tal senso, ha stabilito, con forza, la salvaguardia della validità delle graduatorie vigenti e, in particolare di quella del 2012. Per tale motivo, non solo il CDS ha permesso alla ricorrente di partecipare al procedimento speciale riguardante i docenti vincitori non beneficiari di una proposta d’assunzione, ma anche di far sì che la graduatoria per la regione Sicilia potesse scorrere a suo favore.
Per un verso, per usare le parole del Giudice d'appello, è illegittima l’esclusione di parte appellante sol perché frattanto già assunta in altra classe di concorso giacchè “nel caso in esame si tratta dell’assunzione speciale di vincitori di concorso non ancora soddisfatti con il procedimento ordinario, onde dalla seconda previsione, quantunque concerni più strettamente il concorso pubblico per titoli ed esami ex art. 1, comma 114, della l. 107/2015, s’evince la totale distonia del suo contenuto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., di talché a più forte ragione una fonte meramente attuativa d’un atto avente valore di legge non può disporre le stesse illegittime ed irrazionali preclusioni vietate alla fonte primaria”, per altro verso, “risulta fondata la tesi dell’appellante, secondo cui, una volta riportato a legittimità il DM 496/2016, quest’ultimo non ha altro scopo se non quello, negli ovvi limiti del ripetuto art. 1-quater, di disporre lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 per il territorio della D.G. per la Sicilia, inopponibile essendo a tal risultato il DM 105/2016 e l’eventuale sua graduatoria; quest’ultima si pospone dunque a quella del concorso 2012 in virtù del regime speciale introdotto dal DL 42/2016 (regime che, dunque, in linea di principio, non elide, ma conferma le posizioni dei vincitori del concorso per la regione d’appartenenza) e soggiace al principio di triennalità delle graduatorie previsto dall’art. 400, comma 01, secondo periodo del D.lgs. 297/1994 (ossia «a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»”.
Il Ministero è stato anche condannato alle spese per entrambi i gradi di giudizio.