Confconsumatori apre la strada alle richieste per i viaggiatori sfortunati
Un uomo di Sinagra si era recato a Torino per incontrare i parenti, ma il bagaglio imbarcato a Catania era rimasto per quattro giorni a Roma, dove aveva fatto scalo. La Compagnia aveva ignorato il primo reclamo e, quando, ormai a distanza di due anni il passeggero si era deciso a tentare la causa, aveva eccepito la decadenza dall’azione giudiziaria. Il giudice, però, ha dato ragione al consumatore condannando la Compagnia a risarcire.
Il passeggero, nell’aprile 2013, si era recato a Catania per prendere un volo diretto a Roma poi era salito a bordo di un secondo volo diretto a Torino ma, a seguito di un disservizio, il bagaglio imbarcato a Catania era rimasto a Roma ed era stato consegnato quattro giorni dopo.
Così il cittadino si era trovato costretto ad acquistare beni di prima necessità per soggiornare a Torino, trovandosi senza vestiti e beni indispensabili. Il primo reclamo, inviato tramite raccomandata per chiedere il risarcimento dei danni subiti e un rimborso di circa mille euro, non aveva avuto risposta, nonostante tutti i documenti presentati.
Così, nel 2015, tramite l’avvocato Carmen Agnello, legale di Confconsumatori, il passeggero danneggiato aveva deciso di avviare una causa. Alla prima udienza, nell’ottobre 2015, la Compagnia aerea si era presentata pretendendo la decadenza dal diritto di agire in giudizio, in quanto erano ormai passati due anni dalla data del fatto.
"Il Giudice, invece, ha accolto la richiesta del consumatore – ha spiegato l’avvocato Agnello – in quanto la decadenza prevista dalla convenzione di Montreal è sì di 2 anni, ma va calcolata tenendo conto anche della sospensione feriale, che in Italia era stimata a 45 giorni annuali (ora 30). Dunque, secondo le norme dell'ordinamento giuridico interno (così come confermato in più occasioni dalla nostra Corte di Cassazione) la decadenza dall’azione per il viaggiatore era da intendere di 2 anni e 90 giorni".
La causa intentata dal consumatore, poiché rientrava nei termini temporali disposti, era dunque fondata. Il Giudice di Pace di Messina, Antonella Sidoti, ha dato ragione al passeggero, riconoscendo sia il danno materiale che il danno non patrimoniale e morale, quindi, non risarcendo solo la perdita economica in senso stretto, dovuta all'acquisto di altri indumenti e beni necessari al soggiorno, ma anche lo stress ed il patema d'animo procurato per la perdita del bagaglio, che ha costretto il consumatore a spostarsi per negozi in una città sconosciuta e acquistare tutto l'occorrente per il soggiorno.
La compagnia aerea è stata così condannata al risarcimento allo sfortunato passeggero di 500 euro ma anche, circostanza significativa, al pagamento di 570 euro per le spese legali