L’associazione è pronta a rivalersi sulle compagnie aree che non rimborseranno l’intero costo del biglietto o non pagheranno i danni subiti
“Porteremo avanti nei prossimi giorni un’azione legale collettiva contro le compagnie aeree che hanno annunciato di non voler risarcire interamente i biglietti ai passeggeri dei voli nazionali e internazionali bloccati per giorni negli aeroporti italiani a causa della nube proveniente dall’Islanda. Chiederemo inoltre, il risarcimento alle compagnie per i danni dovuti alla mancata assistenza di centinaia di viaggiatori”. A dichiararlo è l’avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati.
“Le compagnie – ha proseguito Fiorillo – non possono trincerarsi dietro cause di forza maggiore per non rimborsare interamente il biglietto. Bisogna infatti, rilevare che ci sono alcuni costi che non hanno affrontato perché gli aerei hanno volato (carburante ecc..) ed è quindi giusto che il biglietto sia risarcito completamente. Entro sette giorni lavorativi le compagnie devono quindi provvedere al rimborso per chi non e’ potuto decollare come previsto, tra l’altro, dalla Carta dei diritti del passeggero”. “Abbiamo poi già ricevuto – prosegue Fiorillo – centinaia di segnalazioni di persone che non hanno avuto l’adeguata assistenza prevista in questi casi da parte delle compagnie e molti hanno sottolineato di aver dovuto dormire in aeroporto per assenza di alternative o addirittura di non aver avuto nulla da mangiare”.
“Inoltre – continua Fiorillo – per quel che riguarda i pacchetti turistici dei tour operator, se i passeggeri devono ancora partire hanno diritto al rimborso integrale di quanto versato e non devono pagare alcuna penale alle strutture alberghiere prenotate. Per chi è già partito il tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato”. “Consumatori Associati – conclude Fiorillo – ha deciso di venire incontro agli utenti fornendo la disponibilità gratuita dei nostri avvocati a chi voglia aderire alla nostra causa collettiva”.
Gli utenti potranno rivolgersi a Consumatori Associati mandando un email a consumatoriassociati@hotmail.it o telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al 0902003901 spiegando i problemi riscontrati.
Consumatori Associati ha deciso infine, di stilare un vademecum che riportiamo qui sotto per fornire informazioni, spesso non conosciute, sugli obblighi delle compagnie aeree e dell’Enac.
VADEMECUM CONSUMATORI IN CASO CANCELLAZIONE VOLO
1) BIGLIETTO – E’ previsto che in caso di cancellazione del volo la compagnia aerea dia ai passeggeri il rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni lavorativi per chi non e’ potuto decollare. Il tutto senza penali; la compagnia può anche proporre l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero stesso. Nel caso in cui la compagnia offra in alternativa al rimborso del prezzo del biglietto un voucher la relativa accettazione rimane nell’esclusiva facoltà del passeggero
2) ASSISTENZA La compagnia aerea deve fornire assistenza ai viaggiatori che hanno avuto un volo cancellato con pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, o adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti. La compagnia deve anche pagare il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
In alcuni casi è prevista anche la compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa: La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
3) PACCHETTO TURISTICO: Se il consumatore deve ancora partire ha diritto al rimborso integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore puà decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. Se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione.
In caso di rientro anticipato il tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali. L’organizzatore, nei limiti del possibile, deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative per rientrare dalle vacanze e può farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro, salvo siano soluzioni eccessivamente onerose.