La Commissione ha ritenuto fondate le eccezioni proposte da Confconsumatori, che mira ad ottenere l'annullamento in autotutela di tutte le fatture emesse da ATO ME1 e la riemissione delle stesse eliminando l'applicazione dell'IVA
L’Iva sulla TIA (tariffa Igiene Ambientale)non è dovuta.
Lo stabilisce, in sintonia con la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina in numerose sentenze emesse a seguito della proposizione dei ricorsi di consumatori del Comune di Sinagra (ME) che si erano rivolti alla Confconsumatori Messina per ottenere assistenza.
In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha ritenuto fondate le eccezioni proposte da Confconsumatori, affermando tra l’altro il principio secondo cui l’iva applicata sul prelievo tributario determinato dall’emissione delle fatture risulta illegittima per il generale divieto del ne bis in idem considerata la natura tributaria della prestazione oggetto delle fatture impugnate (tra le tante sentenze CTP Messina nn. 155/04/2010, 156/4/2010, 282/12/2010 e 384/12/2010).
Soddisfatto l’avv. Carmen Agnello – Vicepresidente della Confconsumatori di Messina – che ha curato la redazione dei ricorsi e l’assistenza in giudizio dei consumatori, che ritiene importante evidenziare la vittoria ottenuta, non senza precisare che l’obiettivo ultimo dell’Associazione è ottenere l’annullamento in autotutela di tutte le fatture emesse da ATO ME1 e la riemissione delle stesse eliminando l’applicazione dell’IVA sulla TIA. Inoltre, è decisivo per la tutela dei consumatori statuire criteri di controllo che consentano di monitorare l’aumento del tributo fatturato da ATO ME1.
L’Associazione si riserva peraltro di proporre ulteriori azioni a tutela dei propri associati.