CittadinanzAttiva vuol sapere se il Comune ha attivato la Consulta dei cittadini migranti

CittadinanzAttiva vuol sapere se il Comune ha attivato la Consulta dei cittadini migranti

CittadinanzAttiva vuol sapere se il Comune ha attivato la Consulta dei cittadini migranti

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sabato 23 Febbraio 2013 - 08:47

Il procuratore dei cittadini, Salvatore Vernaci, in caso di risposta negativa, fornisce dei suggerimenti inerenti ad alcune modiche da apportare allo Statuto comunale

“L’art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6, pubblicata sulla GURS n. 16 del 11 aprile 2011, impone ai Comuni siciliani, nel cui territorio siano presenti comunità di cittadini residenti, provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, di istituire e disciplinare, con apposito Regolamento, la Consulta dei cittadini migranti”.

La nota è di Salvatore Vernaci, procuratore dei cittadini di CittadinzAttiva, che ricorda che i Comuni, secondo quanto impone la legge, avrebbero dovuto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, adeguare i propri Statuti alle nuove disposizioni.

“In caso di inosservanza, puntualizza ancora la legge, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica deve provvedere in via sostitutiva – prosegue Vernaci –“.

Cittadinanzattiva chiede al commissario del Comune ed al presidente del Consiglio Comunale di Messina di conoscere se sia stata apportata tale modifica allo Statuto comunale.

“Se il Comune di Messina, nonostante tale precisa disposizione di legge, non abbia ancora provveduto – conclude Vernaci – si permetta di dare i suggerimenti, inerenti ad alcune modifiche da apportare al vigente Statuto del Comune”.

2 commenti

  1. Salvatore Vernaci 23 Febbraio 2013 13:42

    PER COMPLETEZZA dell’articolo, mi permetto aggiungere alcune delle modifiche statutarie proposte:
    1.- Consulta dei Cittadini migranti
    2.- Istituzione del consigliere aggiunto (straniero) in seno al Consiglio Comunale
    3.- Obbligatorietà di pubblicazione di tutti gli atti amministrativi sul sito web del Comune
    4.- Posssibilità di revoca del Presidente del Consiglio Comunale
    5.- Numero e composizione della nuova Giunta Municipale
    STATUTO COMUNALE
    Art. 17 bis “Consulta dei cittadini migranti”
    È istituita la Consulta dei cittadini migranti, stranieri provenienti da paesi extra Unione
    Europea, residenti nel nostro Comune, per favorire la partecipazione alla vita pubblica. Il
    relativo funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento.
    Art.21 “L’informazione”
    Sostituire il comma 4 con il seguente:
    Il Comune si impegna a rendere l’informazione amministrativa ai cittadini, tramite il sito web ufficiale, pubblica all’albo pretorio on line le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli Enti e delle Aziende dipendenti; le determinazioni dirigenziali e sindacali, le ordinanze, le circolari, le direttive ed i regolamenti comunali, gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sottoforma di accordi procedimentali; l’elenco dei beneficiari di contributi o altre forme di intervento; gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee all’amministrazione; le licenze e le concessioni; nonché gli atti, anche di altri Enti ed organismi pubblici e privati, soggetti a tale formalità; I documenti pubblicati all’Albo Pretorio on line restano pubblicati per il tempo stabilito dalla legge o dal regolamento. Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di
    pubblicazione, la data è fissata in giorni quindici consecutivi.
    Art. 35.- Difensore Civico : Abrogato: L.R. n.7/2011 art. 5 c. 1
    Art. 36.- Elezione Difensore Civico: Abrogato: L.R. n.7/2011 art. 5 c. 1
    Art. 37.- Rapporti con il Consiglio Comunale: Abrogato: L.R. n.7/2011 art. 5 c. 1
    Inserire art. 42 bis Consigliere straniero aggiunto
    1. E’ istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti a Messina alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto alla convocazione, all’informazione preliminare sugli oggetti all’ordine del giorno e alla sola parola.
    2. I consiglieri stranieri aggiunti, la cui durata in carica è la stessa dei consiglieri comunali, partecipano ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con i soli diritti di cui al primo comma, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.
    3. I consiglieri stranieri aggiunti possono formulare interrogazioni, istanze, mozioni e
    godono anche di tutti gli altri diritti previsti dal successivo art. 42.
    4. L’elezione dei consiglieri stranieri aggiunti ed il loro numero sono normati dal regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all’amministrazione locale, avviene di norma insieme con il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.
    5.- I Consiglieri aggiunti non hanno diritto a gettoni di presenza.
    Inserire l’ Art. 46 bis: Revoca del Presidente del Consiglio
    1.- Nei confronti del Presidente del Consiglio comunale può essere presentata una
    mozione motivata di revoca.
    2.- La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine dei ventiquattro mesi
    dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.
    3.-La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
    consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
    trenta giorni dalla sua presentazione.
    4.- La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
    5) Se la mozione è approvata ne consegue l’immediata cessazione dalla carica di presidente.
    Inserire l’ Art. 57 bis “Nomina della Giunta”
    1.- La Giunta Municipale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti il Consiglio comunale
    2.- La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
    3.- La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale.
    4.- La Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
    5.- Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei consiglieri Comunali.
    Art. 64. comma 1- Ufficiale di Governo
    Eliminare la parola “edilizia”

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  2. E’ un’idea meravigliosa perchè potrebbe succedere che i migranti possano gestire Messina meglio di quanto non facciano i Messinesi! Vi ricordo, però, al proposito che per almeno 20 anni la Sicilia non ha avuto il difensore civico regionale e Messina quello comunale! AD MAIORA!

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