Il Cga: De Vita non può ricoprire l'incarico di Presidente del Parco dell'Alcantara

Il Cga: De Vita non può ricoprire l’incarico di Presidente del Parco dell’Alcantara

Ernesto Fichera

Il Cga: De Vita non può ricoprire l’incarico di Presidente del Parco dell’Alcantara

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martedì 17 Febbraio 2015 - 23:18

Bocciato anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa il ricorso promosso da Bruno De Vita per essere reintegrato nella carica di Presidente del Parco Fluviale dell'Alcantara. L'Ente rimane pertanto commissariato

Anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa dice no al reintegro di Bruno De Vita alla presidenza del Parco Fluviale dell'Alcantara e pertanto lo stesso Ente rimane commissariato.

Bruno De Vita era stato alla guida dell'Ente con sede a Francavilla di Sicilia dal 3 agosto 2012 sino alla sospensione cautelare avvenuta giorno 1 agosto 2013 con decreto dell'assessorato regionale del Territorio ed Ambiente,a seguito del suo arresto nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo Formazione,relativa al periodo in cui il De Vita ricopriva l'incarico di vicario del capo di Gabinetto presso l'assessorato al Turismo della Regione Sicilia. La Regione l'aveva rimosso dall'incarico nominando l'Ing.Mauro Verace quale Commissario Straordinario con funzioni di Presidente, scelta riconfermata il 24 giugno con un provvedimento firmato con il quale veniva confermata la fiducia all'Ing.Verace motivando così l'atto:"Per garantire continuità all'azione amministrativa dell'Ente".

Contro questo provvedimento l'avv. Giovanni Randazzo difensore di De Vita aveva proposto ricorso al TAR di Palermo chiamando in causa la Presidenza della Regione,la Giunta Regionale,l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, il Parco Fluviale dell'Alcantara e l'Ing.Mauro Verace,che non si erano costituiti in giudizio,chiedendo l'annullamento dei due decreti assessoriali e della delibera della Giunta regionale che lo sospendeva dall'incarico. Il TAR Sicilia l'11 novembre scorso aveva respinto l'istanza,motivando la decisione con il fatto che i provvedimenti della Regione erano stati emessi nell'esercizio del potere-dovere e si basavano su valutazioni,in ordine alla gravità dei fatti,effettuate dalla Giunta regionale.

I giudici amministrativi inoltre sottolinearono come le richiamate "esigenze cautelari" fossero quelle proprie della pubblica amministrazione,riferite alla tutela dell'interesse pubblico e che il termine di efficacia del provvedimento amministrativo cautelare era implicitamente agganciato all'esito del processo penale,per il quale risultava pendente la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla competente Procura della Repubblica.

Il CGA, nell'udienza del 3 febbraio scorso con relatore il consigliere Hadrian Simonetti,dopo aver ascoltato l'avvocato Randazzo e l'avvocato dello Stato Pignatone, ha confermato il verdetto del TAR,affermando che: "Alla luce di quanto dichiarato a verbale nella camera di consiglio,le esigenze cautelari indicate nell'ordinanza impugnata parrebbero trovare conferma e che ciò renda recessivo il pregiudizio dedotto dall'appellante".

Bruno De Vita ha in passato ricoperto anche la carica di Presidente dell'Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di Taormina e al momento dell'arresto era stato nominato dal Sindaco della Perla Eligio Giardina assessore al Bilancio del Comune di Taormina.Alla luce delle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista lo stesso dovrà attendere l'esito delle stesse prima di poter ambire ad altre cariche politiche.

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