Tirrenoambiente è pubblica, nulli gli affidamenti senza gara. La sentenza a Milano

Tirrenoambiente è pubblica, nulli gli affidamenti senza gara. La sentenza a Milano

Alessandra Serio

Tirrenoambiente è pubblica, nulli gli affidamenti senza gara. La sentenza a Milano

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mercoledì 13 Gennaio 2021 - 15:25

Importante sentenza a Milano su TirrenoAmbiente che apre uno spiraglio per la società in liquidazione: gli affidamenti diretti sono nulli

Sono nulli gli affidamenti esterni diretti effettuati da TirrenoAmbiente alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea negli anni scorsi. Lo dice la Corte d’Appello di Milano che si è pronunciata in favore della società, affidata alla commissaria liquidatrice Sonia Alfano, nel contenzioso con la società Sepra che rivendicava un credito di circa un milione di euro.

Secondo i giudici milanesi, TirrenoAmbiente è pubblica e quindi gli affidamenti sono legittimi solo se esperiti con gara pubblica.

La pronuncia apre uno spiraglio per la società, impegnata in una serie di contenziosi tra Messina e Milano con le molte società che nel decennio scorso hanno ricevuto affidamenti dalla partecipata che gestisce la discarica messinese.

In particolare la sentenza del 12 gennaio 2021 ha accolto l’appello dell’Avvocato Santi Delia, a capo di un team di legali fra cui il senior Rosario Cannata, pronunciandosi sul tema della “nullità degli affidamenti diretti” da parte delle Società in house affidatarie dei servizi di waste, rifìuti e gestione di impianti di “ultrafiltrazione, osmosi, evaporatore di fanghi”. Proprio alla Sepra di Desio nel 2012 Tirrenoambiente aveva affidato la realizzazione e gestione dell’impianto, per oltre un milione di euro. Affidamento diretto, senza gara.

Secondo la Corte d’Appello di Milano, primo giudice di seconda istanza ad aver affrontato l’intricata natura giuridica della Società a cui si era in passato interessata anche l’ANAC (con la delibera n. 155/2015), Tirrenoambiente, in quanto costituita per la gestione dei servizi afferenti al settore dell’igiene urbana deve “essere qualificate come vere e proprie “imprese pubbliche”, ai fini dell’applicabilità dell’art. 32 D. Lgs. 163/2006, essendo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 1 lett. f) di tale disposizione, anche se si presentano formalmente come imprese societarie private“.

Ne consegue che i contratti stipulati senza gara da tali società sono nulli e i creditori non possono far ricorso alla tesi del “legittimo affidamento in buona fede” dal momento che – come si legge nel corpo della pronuncia in commento – “non può ritenersi in “buona fede” e cioè caduto in errore incolpevole -quanto piuttosto colpevolmente incauto- il contraente del settore ( ..)che, “dopo vari incontri e trattative” stipuli un contratto avente ad oggetto la fornitura di complessi impianti e di un evaporatore completo di inertizzazione di fanghi relativi al trattamento del percolato proveniente dalle discariche di due Comuni per un corrispettivo di oltre un milione di euro, senza minimamente essersi curata di accertare e di assicurarsi circa la natura effettiva dell’altro contraente (cioè TirrenoAmbiente), società avente prevalente partecipazione pubblica, come sarebbe emerso dalla semplice lettura dell’art. 1 del suo statuto (all. 2 atto di citazione). Nè l’esistenza di una buona fede (comunque in ogni caso da dimostrarsi da parte di chi la deduce) consentirebbe di arrestare la declaratoria di nullità del contratto ex art. 1418/1 cc per violazione di norme imperative (aventi carattere proibitivo a tutela di un interesse pubblico, come l’art. 32 del dlgs 1632006), trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, indipendentemente da una eccezione di parte”.

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