Anche se i responsabili non sono stati individuati, il gestore è responsabile secondo l'Arbitro bancario
MESSINA – E’ una pronuncia che costituisce un importante procedente e un prestigioso successo professionale per lo studio legale Antonella Di Re, quella dell’Arbitro Bancario Finanziario che è intervenuto in una controversia su una vicenda di truffa informatica di particolare insidiosità. Arbitrato che lo studio ha chiuso con l’accoglimento del proprio ricorso stragiudiziale ottenendo il pieno accoglimento della propria tesi in favore del cliente, vittima del così detto “sim swap fraud”, ovvero la sostituzione della sim telefonica e ottenimento di autorizzazione in favore di terzi ad operazioni su conto corrente frodato.
L’uomo ha subito da ignoti la sottrazione di 60 mila euro dal proprio conto corrente nel breve volgere di quattro minuti con autonomi bonifici mai autorizzati. I responsabili erano riusciti ad accedere al sistema identificativo mediante utilizzo di OTP e di una sim associata al numero telefonico.
La pronuncia del Collegio impone all’intermediario, in questo caso Poste Italiane che gestisce il sistema di pagamento, l’integrale restituzione delle somme sottratte dai terzi, e muove il proprio assunto dal d.lgs n. 11 del 2010 relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. PSD 2) secondo il quale “incorre sempre in responsabilità l’intermediario che appronta unicamente il sistema di autenticazione ad un solo fattore, cioè utilizzando credenziali di un solo tipo” mentre “occorrono sistemi multifattoriali (cd. autenticazione forte)”.
L’arbitrato ha evidenziato come non sia stato possibile risalire alla digitazione dei codici di accesso, le modalità di creazione del codice P***ID nè la digitazione che sarebbero state tutte prove liberatorie per l’intermediario in quanto dimostrazione di aver configurato un’autenticazione multifattoriale forte, in realtà non avvenuta. Una vittoria netta per il ricorrente che riveste anche la tipologia di consumatore ai danni dell’intermediario in capo al quale è stato riconosciuto “il rischio d’impresa costituito di affidare a terzi le compagnie telefoniche, il completamento della procedura di autenticazione forte; dall’altro la particolare insidiosità della modalità della truffa”.